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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22608/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di concessioni rilasciate da un Comune a una società operante nel settore delle comunicazioni elettroniche per l’installazione di stazioni radio base su immobili comunali. Una società incaricata della riscossione per conto dell’ente ha poi notificato un’ingiunzione di pagamento per canoni ritenuti dovuti per l’occupazione delle aree. La società concessionaria ha contestato l’ingiunzione e, in riassunzione davanti al giudice amministrativo dopo una declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, ha chiesto anche l’accertamento della nullità delle clausole economiche contenute nelle scritture private accessive alle concessioni, sostenendo che dovesse applicarsi solo il canone previsto ex lege per l’occupazione, nonché la disapplicazione degli atti generali richiamati nell’ingiunzione. Il TAR ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che la domanda sulle clausole contrattuali rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, ma la Corte di cassazione ha ritenuto tardivo il conflitto perché proposto oltre la prima udienza rilevante ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., poiché all’udienza precedente il TAR aveva riservato solo altra questione di inammissibilità senza investire la giurisdizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione sollevato d’ufficio dal TAR Toscana. Ha ritenuto che il potere di sollevare il conflitto fosse ormai consumato, poiché il giudice amministrativo, all’esito della prima udienza di discussione, aveva riservato solo una questione di parziale inammissibilità del ricorso, senza alcun riferimento alla giurisdizione. Di conseguenza il conflitto è stato proposto tardivamente. Non essendovi attività difensiva delle altre parti, la Corte non ha provveduto sulle spese. La giurisdizione resta dunque radicata davanti al TAR confliggente, per effetto della declaratoria di inammissibilità del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 2 r.d. n. 639/1910

    richiamato come base dell’ingiunzione di pagamento emessa per il recupero dei canoni

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    evocato per la disciplina della riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    interpretato nel senso che il conflitto negativo di giurisdizione deve essere sollevato entro la prima udienza in senso sostanziale; il potere si consuma se alla prima udienza il giudice riserva solo altre questioni senza menzionare la giurisdizione

  • art. 71 c.p.a.

    l’udienza fissata per la discussione costituisce la prima udienza rilevante ai fini della preclusione di cui all’art. 11, comma 3, c.p.a.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    può essere usato per riservare la decisione su questioni rilevabili d’ufficio, ma se non riguarda la giurisdizione non consente di conservare il potere di sollevare successivamente il conflitto

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    richiamato nel ragionamento del TAR sulla possibile giurisdizione ordinaria per controversie relative a canoni e corrispettivi, in assenza di atti autoritativi discrezionali

  • art. 93 d.lgs. n. 259/2003

    invocato dalla parte ricorrente come parametro per affermare che dovessero essere dovute solo le somme previste dalla disciplina di settore

  • art. 54 d.lgs. n. 259/2003

    richiamato come disposizione attualmente vigente in luogo dell’art. 93 per la disciplina dei canoni

Massime di principio

  • Il conflitto negativo di giurisdizione sollevato d’ufficio dal giudice amministrativo è ammissibile solo se promosso entro la prima udienza di trattazione rilevante ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a.; il riferimento è alla prima udienza sostanziale di discussione.
  • Se, all’esito della prima udienza, il giudice amministrativo si riserva solo su questioni diverse dalla giurisdizione, il potere di sollevare successivamente il conflitto si consuma e il regolamento diventa tardivo.
  • La riserva ex art. 73, comma 3, c.p.a. conserva il potere di conflitto solo quando sia espressamente riferita anche alla questione di giurisdizione; una riserva su altre questioni non basta.
  • La qualificazione della controversia come atto autoritativo o come rapporto paritetico dipende dal contenuto degli atti impugnati e dalla documentazione in atti, ma nel caso deciso tale profilo è rimasto assorbito dalla tardività del conflitto.
  • Quando il giudice che riceve la riassunzione dopo declinatoria di giurisdizione ritiene di non avere giurisdizione sulla stessa domanda già riassunta, può sollevare immediatamente il conflitto; se però ha già esaurito la prima udienza senza riservarsi sulla giurisdizione, la facoltà è preclusa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
IstitutiGiudicato

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