Cassazione Civile, Ordinanza n. 23868/2021 del 03/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessori)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte del vicino, di un terrapieno artificiale a distanza non legale rispetto al fondo vicino. I soggetti che si assumevano molestati proposero azione di manutenzione per ottenere la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi. In sede di merito fu riconosciuta la tutela possessoria. Il soccombente ricorse per cassazione deducendo, con tre motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 1146, comma 2, e 1170 c.c., sostenendo che il promissario acquirente non fosse possessore al momento della turbativa ma mero detentore, sicché non avrebbe potuto avvalersi dell'accessione del possesso; inoltre contestava che la corte territoriale avesse ritenuto sufficiente il richiamo al titolo di acquisto e al possesso del dante causa senza una formale manifestazione di volontà; infine denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla corretta applicazione dell'accessione del possesso. Veniva anche dedotta la tardività del ricorso possessorio e contestata la natura del terrapieno, ma tali profili erano stati già disattesi nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure perché, ai fini dell'azione di manutenzione, è compatibile che il soggetto molestato al momento della turbativa e il soggetto che agisce in giudizio siano diversi, purché ricorrano i presupposti dell'accessione del possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., ossia il titolo e la concreta instaurazione della relazione di fatto con il bene. La Corte ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui il promissario acquirente era detentore al tempo della molestia, ma divenne possessore al momento della proposizione della domanda e aveva agito congiuntamente ai precedenti possessori, sicché la volontà di cumulare i possessi era inequivoca e non richiedeva formule sacramentali. Confermata anche la tempestività dell'azione, poiché il terrapieno era stato realizzato nell'agosto 2005 e il ricorso era stato proposto nel luglio 2006. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione di manutenzione presuppone la qualità di possessore e la tempestiva proposizione entro l'anno dalla molestia; la Corte ha ritenuto soddisfatti tali requisiti nel caso concreto grazie al possesso attuale e al cumulo dei possessi.
Consente al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello del dante causa; l'accensione non richiede formule sacramentali, ma esige il titolo e l'effettiva relazione di fatto con il bene.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la corte territoriale aveva comunque deciso sulla questione dell'accessione dei possessi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio processuale dedotto con il terzo motivo.
Richiamato per chiarire che la fase di merito possessorio prosegue nel medesimo giudizio introdotto con il ricorso possessorio.
Richiamato per affermare la continuità tra fase interinale e fase di merito del procedimento possessorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione di manutenzione il requisito della legittimazione attiva può essere soddisfatto anche quando la molestia abbia colpito un soggetto diverso da chi propone il ricorso, se vi è successione a titolo particolare e il possesso può essere cumulato ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c.
- Per l'accessione del possesso tra successore a titolo particolare e dante causa non sono necessarie formule solenni: è sufficiente che risultino il titolo di acquisto e la concreta instaurazione della relazione di fatto con il bene, mentre la produzione del titolo ha valore meramente corroborante.
- L'azione possessorio-manutentiva resta tempestiva se proposta entro un anno dalla molestia, e il giudice di legittimità può confermare l'accertamento di merito sulla data della turbativa quando esso sia logicamente e giuridicamente corretto.
- Nel procedimento possessorio la fase di merito è la prosecuzione del giudizio introdotto con il ricorso e non richiede autonoma instaurazione o costituzione delle parti che abbiano già partecipato alla fase iniziale.
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