Cassazione Civile, Ordinanza n. 33192/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rivendica di un terreno proposta da un soggetto nei confronti del fratello, dinanzi al Tribunale di Agrigento. La domanda è stata respinta e la Corte d'appello di Palermo ha confermato il rigetto, rilevando la mancata prova del titolo di proprietà del bene in capo all'appellante. In cassazione il soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, formalmente ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 948 e 2697 c.c., l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo, sostenendo che il titolo di proprietà era in realtà presente nel fascicolo di parte e che la Corte territoriale aveva quindi deciso sulla base di un presupposto inesistente; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., affermando di aver fornito la prova di un valido titolo di acquisto e dell'appartenenza del terreno a un comune dante causa, circostanza che sarebbe stata riconosciuta anche dal convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura rivolta alla sentenza di appello riguardasse non un errore di giudizio, ma una mera svista materiale del giudice di merito, consistente nell'affermazione dell'assenza agli atti di un documento che, invece, sarebbe stato effettivamente presente nei fascicoli. Tale vizio è stato qualificato come errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., non deducibile con ricorso per cassazione. Poiché l'esistenza del documento in atti non risultava essere stata oggetto di controversia, la via impugnatoria corretta era la revocazione e non il ricorso per cassazione. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio dedotto come omesso esame di un fatto storico decisivo non può essere utilizzato per censurare una mera svista materiale del giudice sull'esistenza di un documento in atti.
Richiamato come norma fondante l'azione di rivendicazione, ma non utile a superare il difetto del corretto mezzo di impugnazione.
Richiamato in tema di onere della prova della proprietà nel giudizio di rivendica.
L'errore del giudice circa l'inesistenza di un documento presente in atti integra errore di fatto revocatorio, non motivo di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La falsa percezione, da parte del giudice di merito, dell'esistenza in atti di un documento già effettivamente prodotto integra errore di fatto e deve essere fatta valere con revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., non con ricorso per cassazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può essere utilizzato per trasformare un errore revocatorio in vizio di motivazione o in violazione di legge.
- Nelle azioni di rivendicazione l'onere di provare il titolo di proprietà grava sull'attore; tuttavia la corretta deduzione di tale profilo presuppone l'uso del mezzo di impugnazione appropriato rispetto al vizio effettivamente lamentato.
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