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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24033/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il cliente aveva agito contro il proprio avvocato deducendo l'inadempimento del mandato professionale: il difensore avrebbe omesso di introdurre i giudizi necessari per recuperare provvigioni e indennità di fine rapporto dovute da due società a seguito dello scioglimento di rapporti di agenzia, nonché una somma dovuta in una procedura di liquidazione coatta amministrativa. Assumeva che, per tale inerzia, aveva perso definitivamente i crediti e aveva subito ulteriori danni economici, tra cui l'esborso per un mutuo ipotecario acceso per poter esercitare il riscatto di un immobile. Il tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione per i primi due crediti e aveva escluso la prova del nesso causale per il terzo; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo anche inammissibile la censura sul terzo capo per difetto di contrapposizione argomentativa ex art. 342 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il cliente deduceva: violazione del principio di non contestazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2941 n. 8 e 2944 c.c., sostenendo che le rassicurazioni dell'avvocato e le successive ammissioni avrebbero sospeso o interrotto la prescrizione; omessa ammissione di prove decisive (testi e interrogatorio formale) per dimostrare il doloso occultamento del debito; erronea declaratoria di giudicato interno sulla data di maturazione del danno e sui presupposti dei crediti originari; erronea individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio, che il ricorrente riteneva dovesse decorrere solo da quando aveva scoperto l'inerzia del professionista; infine, erronea statuizione sulle spese anche nei confronti della compagnia chiamata in garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla prescrizione, osservando che le rassicurazioni del professionista non integravano di per sé occultamento doloso del debito ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.; che il riconoscimento del diritto non poteva interrompere una prescrizione ormai già compiuta; e che la decorrenza del termine decennale del credito risarcitorio andava ancorata al momento in cui il danno era oggettivamente venuto ad esistenza, coincidente, nel caso concreto, con la maturazione della prescrizione e della decadenza dei crediti originari. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e, comunque, lo ha ritenuto infondato perché le prove richieste erano irrilevanti o riguardavano fatti non contestati. Ha respinto anche le doglianze sul giudicato interno e sulle spese di lite, affermando il principio per cui l'attore soccombente sopporta le spese del terzo chiamato in garanzia salvo manifesta infondatezza della chiamata, non ravvisata nel caso di specie. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione dei fatti allegati dalla parte attrice non impone automaticamente l'accoglimento della domanda se il giudice ritiene quei fatti irrilevanti rispetto alla disciplina della prescrizione.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione non è apparente quando il giudice esplicita le ragioni del rigetto o dell'assorbimento delle censure.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della decisione deve essere comprensibile e non meramente apparente.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è inammissibile se non si pone in specifica contrapposizione argomentativa con la statuizione di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state esaminate nei limiti dei vizi dedotti.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei fatti costitutivi e delle circostanze rilevanti ai fini della responsabilità e della prescrizione incombe sulla parte che li allega.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere oggettivamente; l'ignoranza soggettiva del danneggiato non basta a differirne il dies a quo se il danno è percepibile all'esterno.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    L'occultamento doloso del debito richiede un comportamento idoneo a celare il diritto; la mera contestazione o la falsa affermazione di avere adempiuto non vi equivalgono automaticamente.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del diritto interrompe la prescrizione solo se avviene quando il termine prescrizionale è ancora pendente e se presenta i requisiti di volontarietà, consapevolezza, inequivocità, recettizietà ed esteriorizzazione.

  • art. 2948 c.c.

    Per i crediti provvigionali dei rapporti di agenzia è stata richiamata la prescrizione quinquennale.

  • art. 1751 c.c.

    Per l'indennità di fine rapporto da agenzia è stata richiamata la decadenza annuale dal diritto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, anche nel giudizio di legittimità.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese non era giustificata nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, il dies a quo della prescrizione del credito risarcitorio decorre dal momento in cui il danno si verifica oggettivamente nella sfera giuridica del cliente, non dal momento in cui questi lo scopre, salvo che ricorra un effettivo impedimento giuridico all'esercizio del diritto.
  • La mera reiterazione, da parte del debitore professionista, di avere adempiuto o di avere già instaurato le azioni richieste non integra di per sé doloso occultamento del debito ai fini della sospensione della prescrizione.
  • Il riconoscimento del diritto da parte del debitore può interrompere la prescrizione solo se interviene prima che il termine sia già spirato; una volta maturata la prescrizione, il riconoscimento successivo non riapre il termine estintivo.
  • L'ignoranza soggettiva del creditore circa l'inadempimento non sospende la prescrizione quando il danno era esteriormente percepibile e il diritto poteva essere esercitato con l'ordinaria diligenza.
  • Le richieste istruttorie sono correttamente disattese quando riguardano fatti non contestati o risultano comunque irrilevanti rispetto alla decisione sulla prescrizione.
  • L'attore soccombente è tenuto a rifondere le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, salvo che la chiamata sia manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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