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Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 18455 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento per il recupero dell’ICI relativa al 2001 su un immobile in ristrutturazione, contestando il mancato pagamento integrale dell’imposta. La società aveva impugnato l’atto sostenendo che l’immobile fosse inagibile. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Verbania, la CTR del Piemonte aveva accolto l’appello, riconoscendo la riduzione dell’ICI al 50% per l’inagibilità, benché la società non avesse presentato apposita richiesta, poiché la condizione era nota al Comune. In Cassazione il Comune ha proposto quattro motivi: asserita genericità dei motivi d’appello; omessa riproposizione in appello della domanda subordinata di riduzione al 50%; erronea applicazione della disciplina ICI sull’immobile inagibile; e illegittima applicazione d’ufficio della riduzione in assenza di richiesta del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione Quinta Civile, con decisione del 4 maggio 2016, depositata il 21 settembre 2016, ha respinto tutti e quattro i motivi e il ricorso del Comune. Ha ritenuto che i motivi d’appello fossero specifici quando risultavano in modo chiaro e univoco dall’atto nel suo complesso; che la società avesse riproposto in appello le difese ed eccezioni già formulate in primo grado; e che l’inagibilità fosse provata, non contestata dal Comune e confermata anche dalla CTU e dalla classificazione dell’immobile come unità collabente. La riduzione ICI del 50% è stata riconosciuta anche senza richiesta del contribuente, perché lo stato dell’immobile era noto al Comune e non poteva essere imposto al contribuente di provare fatti documentalmente conosciuti dall’ente. È stata confermata la sentenza della CTR e il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.600 euro complessivi oltre spese accessorie.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    la norma non impone rigidi formalisti sicchè i singoli motivi non devono necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica indicazione ma possono essere ricavati anche per implicito purchè in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni purchè vi sia un'esposizione chiara ed univoca anche se sommaria.

    La specificità dei motivi d’impugnazione tributaria non richiede formule rigide: i motivi possono emergere dall’atto considerato nel suo insieme, purché siano individuabili in modo chiaro e univoco.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1

    In tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1 e, qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente - permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale.

    L’inagibilità, l’inabitabilità o il concreto inutilizzo dell’immobile comportano la riduzione dell’ICI al 50%; se la condizione permane per tutto l’anno, la riduzione si applica all’intero periodo. Nel caso deciso, il beneficio è stato riconosciuto anche senza una richiesta formale, dato che l’inagibilità era provata e nota al Comune.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1

    A tal riguardo tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente ( L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore ( L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531/2008).

    I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente devono rispettare collaborazione e buona fede; in applicazione di tali principi, non si può addossare al contribuente un ulteriore onere probatorio su fatti già documentalmente noti all’ente.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4

    A tal riguardo tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente ( L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore ( L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531/2008).

    Il contribuente non è tenuto a fornire la prova di fatti che risultano già documentalmente noti all’ente impositore; nella controversia, tale regola ha escluso ulteriori oneri probatori a carico della società.

Massime di principio

  • Per ottenere la riduzione ICI prevista per un immobile inagibile o inabitabile occorre che la condizione sia provata; se essa è nota documentalmente al Comune, l’ente non può negare il beneficio soltanto perché il contribuente non ha presentato una specifica richiesta o non ha riprodotto documenti già in suo possesso.
  • La riduzione del 50% si applica per il periodo in cui permane l’inagibilità e, se questa dura per l’intero anno, per tutto l’anno. La decisione non stabilisce che qualsiasi immobile inutilizzato sia automaticamente agevolabile: nel caso concreto l’inagibilità era stata accertata e non contestata.
  • La prova dell’inagibilità può risultare da elementi oggettivi e convergenti, tra cui la conoscenza dell’ente locale, gli atti relativi alla situazione edilizia, la documentazione catastale e una consulenza tecnica d’ufficio.
  • Nel processo tributario la specificità dei motivi d’appello va valutata considerando l’atto nel suo complesso: non sono indispensabili formule sacramentali, ma le contestazioni devono risultare chiare e univoche.
  • In appello, le difese e le eccezioni già proposte in primo grado possono considerarsi riproposte quando ciò risulta dagli atti e dalla ricostruzione della sentenza; nel caso concreto la Cassazione ha confermato che la società aveva riproposto tutte le proprie difese.

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