Cassazione Civile, Ordinanza n. 34318/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento Irpef emessi per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di due soci al 50% di una società a ristretta base partecipativa, a seguito di un accertamento fiscale nei confronti della società. I contribuenti avevano ottenuto in primo grado l'annullamento degli avvisi, ma la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio sul rilievo che l'accertamento societario era stato annullato in altro giudizio, ritenendo venuti meno i presupposti degli accertamenti ai soci. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 124 disp. att. c.p.c. e 295 c.p.c., sostenendo che la CTR non poteva annullare gli avvisi verso i soci sulla base di una sentenza non definitiva resa nel giudizio della società; al più, avrebbe dovuto verificare il passaggio in giudicato di quella decisione e, in mancanza, sospendere il giudizio per pregiudizialità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che, in linea di principio, l'accertamento non definitivo a carico della società non può spiegare effetti nel giudizio relativo ai soci e che la CTR non avrebbe potuto fondare la propria decisione su una sentenza non ancora passata in giudicato. Tuttavia, ha rilevato d'ufficio che nelle more era intervenuta una sentenza di cassazione, nel distinto giudizio sulla società, che aveva rigettato il ricorso dell'Ufficio e reso definitivo l'annullamento dell'avviso societario. Da tale giudicato negativo nei confronti della società la Corte ha fatto discendere efficacia riflessa anche nel giudizio sui soci, confermando quindi il risultato di annullamento della pretesa fiscale nei loro confronti. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa degli intimati; esclusa inoltre l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul giudicato sostanziale: solo una decisione definitiva può spiegare effetti preclusivi nel giudizio connesso.
Richiamato insieme alle norme sul giudicato e sulla pregiudizialità processuale, nel senso che occorre considerare l'efficacia della decisione definitiva intervenuta nel diverso giudizio.
Invocato dall'Ufficio come base della sospensione necessaria in presenza di pregiudizialità tra giudizi; la Corte ne richiama la logica ma, nel caso concreto, valorizza il sopravvenuto giudicato.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indicato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.
art. 65 ord. giud.
Richiamato per affermare il dovere istituzionale della Corte di conoscere i propri precedenti e prevenire il contrasto di giudicati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Esclusa la debenza dell'ulteriore importo del contributo unificato per l'amministrazione dello Stato ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nei confronti dei soci di una società a ristretta base partecipativa opera una presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci, superabile con prova contraria circa il mancato वितरणe degli utili, il loro accantonamento o reinvestimento.
- L'accertamento nei confronti del socio presuppone un valido accertamento a carico della società: se l'avviso societario è definitivamente annullato per ragioni di merito, tale giudicato si riflette anche sui soci e travolge le pretese impositive loro riferite.
- Un provvedimento favorevole alla società non ancora passato in giudicato non può, di regola, essere posto a base dell'annullamento automatico degli avvisi emessi ai soci; in presenza di pregiudizialità, il giudice deve verificare la definitività della decisione societaria e, se del caso, sospendere il giudizio.
- La Corte di cassazione può e deve prendere in considerazione d'ufficio l'intervenuto giudicato formatosi in altro giudizio connesso, anche mediante le proprie risultanze istituzionali, per evitare contrasto di giudicati.
- Quando l'atto impositivo presupposto nei confronti della società è definitivamente caducato nel merito, la pretesa fiscale verso i soci viene meno per effetto riflesso, in quanto manca il fatto costitutivo dell'accertamento a loro carico.
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