Cassazione Civile, Ordinanza n. 23813/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio avviava il contraddittorio preventivo nei confronti di un contribuente per lo scostamento tra il reddito dichiarato per l'anno 2002 e quello determinato mediante studi di settore. Il contribuente deduceva in sede endoprocedimentale un errore compilativo nella dichiarazione; l'Ufficio, preso atto delle osservazioni, rideterminava i maggiori ricavi e notificava un avviso di accertamento. La CTP rigettava il ricorso del contribuente, mentre la CTR accoglieva l'appello ritenendo che la pretesa fosse fondata solo sugli studi di settore, senza ulteriori indagini sulla capacità reddituale, e che lo scostamento, da solo, non integrasse presunzione grave, precisa e concordante. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione della normativa sugli studi di settore e degli artt. 2727 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato l'onere della prova e sottovalutato il rilievo probatorio del contraddittorio preventivo e delle presunzioni da esso emergenti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione. Ha ritenuto errata la decisione della CTR perché aveva escluso la sufficienza probatoria degli studi di settore considerando solo lo scostamento tra reddito dichiarato e standard, senza valorizzare il contraddittorio preventivo obbligatorio e le risultanze confluite nella motivazione dell'avviso. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati, valutando anche l'incidenza dell'errore materiale riconosciuto dal contribuente sul dato contabile dei beni strumentali e provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis
richiamato quale base normativa degli studi di settore utilizzati nell'accertamento standardizzato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rimedio dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
evocato con riferimento alla disciplina delle presunzioni semplici e al loro valore probatorio
evocato per il riparto dell'onere della prova nel giudizio sull'accertamento basato su studi di settore
indicata nel motivo di ricorso quale normativa rilevante in materia di accertamento mediante parametri/studi di settore
art. 62-bis del D.L. n. 331 del 1993
strumento di ricostruzione statistica della normale redditività, non sufficiente da solo a fondare la presunzione senza contraddittorio
art. 62-bis del D.L. n. 331 del 1993
la procedura standardizzata richiede l'instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio con il contribuente
Massime di principio
- L'accertamento tributario fondato su studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, ma la gravità, precisione e concordanza non derivano automaticamente dal mero scostamento tra reddito dichiarato e standard statistico.
- Il contraddittorio preventivo con il contribuente è elemento necessario della procedura: solo l'esito di tale confronto, e la sua recezione nella motivazione dell'atto, consente di valutare compiutamente l'applicabilità concreta dello standard e la tenuta della presunzione.
- Nel giudizio di impugnazione dell'accertamento, il contribuente può fornire prova contraria con ogni mezzo, anche presuntivo, mentre l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità in concreto dello standard scelto e motivare sul perché le contestazioni del contribuente siano state disattese.
- Il giudice non può limitarsi a constatare che l'accertamento si fondi sugli studi di settore: deve esaminare il contenuto del contraddittorio endoprocedimentale e valutare se le risultanze statali/statistiche siano state adattate alla specifica realtà economica del contribuente.
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