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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1211/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GUP dell'11/05/2021 che aveva applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e aveva disposto la confisca del denaro sottoposto a sequestro (10.040 euro). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca ex art. 240 c.p., contestando l'errata ricostruzione del nesso tra la somma rinvenuta nella perquisizione del marzo 2019 e le attività illecite ritenute risalenti all'anno precedente, e adducento prova di provenienza lecita del denaro da lavoro regolare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il c.d. vizio logico denunciato, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., sent. n. 42415/2021) secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato rinvenuto nel patrimonio dell'autore va qualificata come confisca diretta per la natura fungibile della moneta; dunque l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma non ostano automaticamente alla confisca quando l'accumulazione è resa possibile dall'utilizzo dei proventi illeciti. La Corte ha inoltre ritenuto che dalla motivazione della sentenza impugnata risulti adeguatamente determinata l'entità del profitto (vendite documentate e valutazioni delle dosi a prezzo indicato) corrispondente approssimativamente alla somma confiscata, e ha confermato la confisca e condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento: la pronuncia che applica la pena con procedimento ex art. 444 può disporre misure accessorie come la confisca se la motivazione lo giustifica; la decisione impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; costituisce il titolo di condanna per le condotte di spaccio riconosciute nella sentenza impugnata.

  • art. 240 c.p.

    Norma sulla confisca: la Corte ha interpretato che la confisca diretta può riguardare denaro rinvenuto nel patrimonio dell'autore quale profitto del reato, con applicazione del principio di fungibilità che consente la confisca anche se non è provato che la specifica banconota derivi da una singola operazione illecita.

  • Giurisprudenza: Sez. Unite, Sent. n. 42415 del 27/05/2021 (Rv. 282037)

    Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021

    Principio consolidato di legittimità secondo cui il denaro rinvenuto nel patrimonio dell'autore e rappresentante accrescimento patrimoniale monetario deve essere qualificato come profitto del reato e soggetto a confisca diretta per la natura fungibile della moneta; la prova dell'origine lecita della specifica somma non impedisce automaticamente la confisca.

Massime di principio

  • La confisca del denaro rinvenuto nel patrimonio dell'imputato può essere disposta come confisca diretta anche se non è stato provato il nesso tra ogni singola banconota e una specifica operazione illecita, per il principio di fungibilità della moneta.
  • La prova offerta dalla difesa della presunta provenienza lecita di una somma specifica non è automaticamente decisiva: il giudice valuta complessivamente se l'accumulazione patrimoniale risulta resa possibile dai proventi illeciti.
  • Per resistere efficacemente a una confisca è utile fornire prova adeguata e documentale dell'entità delle entrate lecite e della loro congruenza con il patrimonio, non solo dichiarazioni generiche.
  • Il pubblico ministero/dei giudici deve comunque motivare congruamente l'entità del profitto corrispondente alla somma confiscata; la confisca richiede una valutazione razionale e non arbitraria dell'incremento patrimoniale riconducibile all'attività illecita.
  • In pendenza di procedure di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le misure patrimoniali accessorie possono essere confermate se la motivazione mostra un adeguato collegamento fra condotte illecite e risultato economico complessivo.

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