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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20139/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per varie ragioni: Bruno e Lombardi contestano l'omessa motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza dei fatti e sulla congruità della pena concordata (sentenza adottata in parte con concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.); Bruno inoltre deduceva questioni relative alla prescrizione, alla disapplicazione della recidiva e all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (memoria precedente alla rinuncia ai motivi). Lanza denuncia la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in appello (nullo ex art. 179 c.p.p.). Di Canio censura la carenza di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, con dedotto contrasto rispetto al trattamento inflitto ai coimputati e con rilievo sulla modalità di apprezzamento della rinuncia ai motivi di appello (riduzione solo della pena pecuniaria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Bruno, Lombardi e Lanza e ha accolto parzialmente il ricorso di Di Canio. Motivazioni principali: per Bruno e Lombardi la rinuncia ai motivi di appello e il concordato (art. 599-bis) precludevano la necessità di nuova motivazione sulla responsabilità e la pena risultava nei limiti edittali e frutto di accordo; la corte ha inoltre confermato che l'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva comporta l'applicazione della recidiva ai fini della prescrizione. Per Lanza la notifica risultava effettuata (8/3/2019), dunque il motivo era infondato. Per Di Canio la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla discrepanza del trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto, dichiarando comunque irrevocabile la dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p. Per i tre ricorrenti inammissibili (Bruno, Lombardi, Lanza) è stata disposta condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di versare C 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 5

    Fattispecie applicata a taluni imputati per reati di traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la qualificazione e determinato la pena nei limiti edittali per effetto dell'accordo e della rideterminazione in appello.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 1

    Usata per determinare la pena base (minimo edittale) nei calcoli della Corte di merito; la motivazione ha evidenziato che la pena disposta è vicina o coincidente al minimo edittale.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato in appello: la rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità e l'accordo sulla pena fanno venir meno l'obbligo del giudice d'appello di ridiscutere compiutamente la sussistenza dei fatti e delle prove; la Cassazione ritiene legittima la mancanza di nuova motivazione sul punto quando c'è rinuncia e accordo.

  • art. 602 comma 1-bis c.p.p.

    Norma collegata al rito abbreviato in appello e alla formazione della motivazione quando vi è concordato; richiamata in relazione alla sentenza d'appello pronunciata con rinuncia a motivi e accordo sulla pena.

  • art. 442 comma 2 c.p.p.

    Norma sulla determinazione della pena nel rito abbreviato; la Corte d'appello ha corretto un presunto errore di calcolo applicando correttamente la disciplina prevista.

  • art. 129 c.p.p.

    Riguarda le cause di non punibilità (es. estinzione del reato); la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza impedisce di sollevare d'ufficio certe cause successive.

  • art. 131-bis c.p.

    Regola la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la memoria difensiva di Bruno chiedeva l'applicazione ma tale richiesta era incompatibile con la successiva rinuncia ai motivi e il concordato.

  • art. 133 c.p.

    Norma sulle conseguenze della rinuncia all'impugnazione sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che una riduzione limitata (solo pecuniaria) richiedesse migliore motivazione, soprattutto se incoerente rispetto alla riduzione della pena detentiva concessa ad altri.

  • art. 179 comma 1 c.p.p.

    Prevede la nullità per mancata regolare comunicazione dell'atto di citazione; il ricorso di Lanza per mancata notifica è stato ritenuto infondato perché la notifica risultava eseguita a mani.

  • art. 624 c.p.p.

    Stabilisce l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità quando la cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio; la Corte ha applicato tale disposizione dichiarando irrevocabile la condanna di Di Canio quanto alla responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente l'irrogazione di somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato; la Corte ha imposto a Bruno, Lombardi e Lanza il versamento di C 3.000,00 ciascuno, ritenendo colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai parametri per valutare la colpa nella proposizione dell'impugnazione e in ordine all'applicazione delle sanzioni economiche per ricorsi manifestamente inammissibili.

Massime di principio

  • Se il difensore in appello presenta un 'concordato' ai sensi dell'art. 599-bis e rinuncia ai motivi di gravame relativi alla responsabilità, il giudice d'appello non è tenuto a riesaminare e motivare nuovamente la sussistenza dei fatti: la motivazione sul punto resta quella del primo grado richiamata in appello.
  • L'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva non comporta la 'disapplicazione' della recidiva: se la recidiva è ritenuta equivalente alle attenuanti, essa è comunque applicata e rileva ai fini del calcolo della prescrizione.
  • La Corte di Cassazione richiede motivazione più puntuale e dettagliata solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale; pene determinate vicino al minimo edittale e frutto di accordo tra le parti sono meno sindacabili in cassazione.
  • La mancata notifica va provata dall'impugnante; se dagli atti risulta la notifica 'a mani', il rimedio per nullità non è possibile. È quindi essenziale documentare attentamente eventuali vizi formali di notifica.
  • Se la Cassazione annulla la sentenza solo sul trattamento sanzionatorio, dichiara l'irrevocabilità della pronuncia sulla responsabilità (art. 624 c.p.p.) e rinvia esclusivamente per la nuova determinazione della pena.
  • Una decisione che riconosce la rinuncia ai motivi di appello e concede una lieve riduzione solo della pena pecuniaria richiede motivazione esplicita: la discrepanza tra trattamento pecuniario e detentivo deve essere spiegata per evitare vizio di motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di far emergere e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute: i difensori devono valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporre impugnazione.
  • Proporre ricorsi manifestamente inammissibili può comportare l'obbligo di contribuzioni alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque opportuno valutare il rischio di sanzioni economiche prima di impugnare.

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