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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17320/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa a un debito contributivo derivante dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2015: Silvestrelli aveva dichiarato costi contabilizzati come sponsorizzazioni verso un'associazione bocciofila; l'Agenzia ha ritenuto tali costi infedeli e non pertinenti alla promozione dell'hotel, determinando maggiori ricavi e conseguente recupero contributivo INPS. La Corte d'appello ha ritenuto non prescrittto il credito attribuendo valore di costituzione in mora all'accertamento fiscale e applicando la sospensione della prescrizione; ha inoltre rilevato l'inefficacia temporanea dell'avviso di addebito INPS in presenza di giudizio tributario pendente, senza però impedire la valutazione nel merito della pretesa contributiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Silvestrelli, ritenendo insindacabili in questa sede gli accertamenti di fatto della Corte d'appello secondo cui le sponsorizzazioni erano generiche, prive di prova di pagamento effettivo e non dimostravano attività promozionale a favore dell'hotel. La Cassazione ha inoltre confermato l'operatività del principio per cui il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa INPS. Il ricorrente è condannato al rimborso delle spese di giudizio di legittimità (importi liquidati: Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali 15% e accessori di legge) e al pagamento dell'eventuale contributo unificato risultante dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2941 n. 8 cod. civ.

    La Corte d'appello ha ritenuto applicabile la sospensione della prescrizione richiamando l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate quale atto avente valore di costituzione in mora, sospendendo così la prescrizione del credito contributivo.

  • art. 90 legge n. 289 (richiamata dalla giurisprudenza come art. 90 l. 289/2002)

    Secondo la Corte, per evitare la condanna il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che i costi indicati come sponsorizzazioni erano documentati e soddisfacevano i requisiti di competenza e inerenza; l'art. 90 è richiamato quale parametro di prova a carico del contribuente.

  • art. 109, art. 108 co.1 e art. 74 co.2 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)

    Richiamati come criteri fiscali di competenza e inerenza delle spese: la Corte ha valutato che i costi non rispettavano i requisiti previsti dal TUIR ai fini della deducibilità e della corretta rappresentazione dei ricavi.

  • orientamento sulla materia dell'opposizione alla cartella esattoriale (Cass. n. 17858/2019 richiamata)

    La Cassazione ha confermato che il giudice dell'opposizione alla cartella non si limita ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa INPS, applicando principi analoghi a quelli dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 24 co.3 d.lgs. 46/1999, art. 30 co.14 D.L. 78/2010 conv. L.112/2010, art. 442 c.p.c.

    Norme richiamate dal ricorrente nei motivi processuali relativi alla qualificazione del giudizio e alla prevenzione; la Corte ha valutato le questioni procedurali e ritenuto corretta la decisione di merito della Corte territoriale.

  • art. 111 co.6 Cost., art. 132 co.2 n.4 c.p.c., art. 36 d.lgs. n.546/92

    Richiamati dal ricorrente in relazione al presunto omesso esame di elementi decisivi; la Corte ha dichiarato tali censure inammissibili perché attengono a valutazioni di merito e alla valorizzazione delle prove già compiute dal giudice del merito.

  • art. 7 legge 212/2000, art. 2727 c.c., art. 39 d.P.R. 600/1973, art.10 legge 212/2000

    Norme fiscali e processuali richiamate dal ricorrente in merito alla legittimità delle ricostruzioni induttive operate dall'Amministrazione finanziaria; la Corte ha ritenuto che la censura configurasse una rivalutazione del merito non ammissibile in sede di legittimità.

  • art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c.

    Richiamati in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'allocazione e la valutazione dell'onere probatorio fossero state correttamente operate dal giudice del merito e insindacabili in Cassazione.

  • art. 23 co.8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n.137 conv. L. 18 dicembre 2020 n.176

    Norma procedurale relativa al deposito di conclusioni del P.M.; citata in atti processuali per informare sulle conclusioni del pubblico ministero.

  • art. 13 co.1-quater d.P.R. n.115/2002 (introdotto dall'art.1 co.17 L. n.228/2012)

    Richiamato in dispositivo in relazione alla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione finanziaria accerta che costi contabilizzati come sponsorizzazioni sono fittizi o non pertinenti all'attività promozionale dell'impresa, tali costi possono essere ricalcolati come maggiori ricavi e dare luogo a recuperi contributivi INPS.
  • Un accertamento fiscale può assumere valore di costituzione in mora e, quindi, incidere sulla decorrenza o sospensione della prescrizione dei crediti contributivi (art. 2941 c.c. n.8).
  • Nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale il giudice è tenuto ad esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell'ente creditore (INPS) e non può limitarsi a rilevare meri vizi formali dell'iscrizione a ruolo.
  • L'onere di provare la documentazione, la natura effettiva dei pagamenti e la pertinenza/promozionalità delle sponsorizzazioni grava sul contribuente che invoca la deducibilità o l'assenza di maggiori ricavi.
  • In sede di Cassazione, le doglianze che consistono nella diversa valutazione delle prove o nella semplice richiesta di rivalutazione del merito sono generalmente inammissibili; va invece dimostrato l'omesso esame di un fatto storico decisivo non considerato dal giudice.
  • La temporanea inefficacia di un avviso di addebito per la pendenza di un contenzioso tributario non impedisce necessariamente l'esame sostanziale della pretesa contributiva da parte del giudice dell'opposizione.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è fondamentale produrre contratti datati, prove di pagamento effettive, documentazione che dimostri attività promozionale effettivamente svolta e ogni elemento idoneo a collegare la spesa all'attività aziendale.

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