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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17305/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo per Marco Minari di versare contributi previdenziali (gestione commercianti) sui redditi riferiti al 2009 derivanti dalla sua partecipazione nelle società MB Project s.r.l., CAEM Group s.p.a. e Immobiliare Benatti. L'Istituto sosteneva che, per i soci di s.r.l. iscritti alle gestioni commercianti/artigiani, la base imponibile contributiva debba comprendere la quota di reddito d'impresa attribuibile al socio in ragione della partecipazione agli utili, indipendentemente dalla effettiva distribuzione degli utili (quindi anche sui profitti non distribuiti). Il ricorso in Cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis della legge n. 438/1992 (connessa alle modifiche del D.L. 19/9/1992 n. 384 e alla legge n. 233/1990).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la valutazione dei giudici di merito: i redditi di mera natura patrimoniale o di capitale (quali le partecipazioni in società di capitali prive di una concomitante prestazione lavorativa) non entrano nella base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per la gestione commercianti. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 11008/2021) secondo cui nella base imponibile vanno inclusi i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale effettivamente svolta, mentre le partecipazioni che non si accompagnano a prestazione lavorativa sono qualificabili come redditi di capitale e non sono imponibili ai fini contributivi. Pertanto il ricorso è stato rigettato; non si è disposto il rimborso delle spese in favore dell'intimato; è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis legge n. 438/1992

    L'INPS invocava questa norma (connesse modifiche del D.L. 384/1992 e della legge 233/1990) per sostenere che la base imponibile dei soci debba comprendere la quota di reddito d'impresa attribuibile al socio a prescindere dalla distribuzione degli utili. La Corte ha interpretato la disciplina in linea con la giurisprudenza consolidata: la norma non estende l'assoggettamento contributivo ai redditi di capitale derivanti da mera partecipazione senza attività lavorativa.

  • art. 55, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Definisce i redditi d'impresa. La Corte ha richiamato tale norma per chiarire che nella base imponibile contributiva devono essere ricompresi i redditi d'impresa quando derivano dall'esercizio effettivo di un'attività imprenditoriale, non i redditi di capitale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Fondamento formale del motivo di impugnazione in Cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto il motivo infondato e ha rigettato il ricorso.

  • Cass. n. 11008/2021 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    Precedente giurisprudenziale citato come orientamento consolidato: i redditi derivanti da mera partecipazione a società di capitali, privi di prestazione lavorativa, costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla base imponibile contributiva per iscrizione nelle gestioni previdenziali obbligatorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art.1, comma 17, l. n.228/2012 (e richiamo al comma 1-bis)

    Norme procedurali sul contributo unificato. La Corte ha dato atto che, per effetto del rigetto, sussistono i presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, ai sensi delle disposizioni citate.

Massime di principio

  • Distinguere reddito d'impresa e reddito di capitale: per il calcolo dei contributi previdenziali rilevano i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio effettivo di un'attività (art.55 TUIR), mentre le partecipazioni che non si accompagnano a prestazione lavorativa generano redditi di capitale non imponibili contributivamente.
  • La qualificazione del socio è essenziale: se il socio di s.r.l. presta effettiva attività lavorativa e assume i requisiti per l'obbligo previdenziale, la sua quota di reddito d'impresa concorre alla base imponibile; se è mero socio di capitale senza attività, non si applicano contributi sulla quota di utile, neppure se l'utile è accantonato o non distribuito.
  • La semplice attribuzione fiscale di quota di utile dalla società al socio non determina automaticamente obbligo contributivo: bisogna valutare la natura economica del reddito (imprenditoriale vs. di capitale) e la concreta prestazione lavorativa.
  • In fase di verifica o contenzioso previdenziale è importante produrre e valutare documentazione probatoria sull'effettivo svolgimento o meno di attività lavorativa nel contesto societario (ruoli, mansioni, incarichi, presenza operativa, retribuzioni, contratti, delibere assembleari).
  • Per l'INPS e i contribuenti, le controversie di questo tipo seguono l'orientamento giurisprudenziale che esclude l'assoggettamento di redditi di capitale a contribuzione obbligatoria salvo che sia dimostrata una prestazione lavorativa effettiva collegata alla partecipazione.

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