Cassazione Civile, Sentenza n. 17373/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Mazza chiedeva le differenze retributive per il periodo 1.4.2008-31.3.2012, sostenendo che, a seguito della sua nomina a segretario confederale territoriale e successivamente a segretario generale FILTEA/FILCTEM, non era stato adeguato il trattamento retributivo previsto dal Regolamento del personale CGIL (livello retributivo "DB"). La CGIL comprensoriale aveva deliberato un mancato adeguamento/deroga, che per il ricorrente era illegittima perché in contrasto con le norme inderogabili del Regolamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i primi due motivi: il Regolamento del personale CGIL è inderogabile e le strutture locali non potevano disapplicarlo in peius; inoltre le delibere locali non risultavano essere adottate dagli organi competenti indicati dal Regolamento. La Corte ha anche rilevato che la prova testimoniale utilizzata per dimostrare la deroga al Regolamento non poteva prevalere sul documento scritto, salvo limiti stretti; per tali ragioni la sentenza della Corte d’appello è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’Appello per riesame del merito e regolazione delle spese (con riferimento anche alla questione sulle detrazioni dal credito del lavoratore, precedentemente trattata in primo grado).
Norme richiamate
Regolamento del personale CGIL (considerato come CCNL interno)
art. 42: "non sono ammessi trattamenti economici o qualsiasi altro importo superiore a quelli indicati nel Regolamento nazionale"; art. 43: "gli incrementi economici sono deliberati dal Comitato Direttivo e sono corrisposti, non oltre la data di scadenza, secondo le indicazioni dei Comitati direttivi dei Centri regolatori"; art. 61, ultimo comma: "ogni decisione, difforme dal presente Regolamento, è nulla ed è fatto obbligo, alla struttura interessata, di assumere le decisioni conseguenti, dandone comunicazione al rispettivo Centro regolatore"
Il Regolamento è inderogabile: non ammette trattamenti economici superiori né deroghe locali in peius rispetto ai livelli nazionali; le modifiche/rettifiche retributive devono essere deliberate dagli organi indicati (Comitati Direttivi competenti), non da strutture locali non autorizzate
Regolamento del personale CGIL, art. 61, n.4
art. 61, n.4: "i Comitati Direttivi delle CGIL regionali curano l’applicazione del Regolamento per le strutture regionali, per le categorie regionali, per le CDLM/CDLT, per le categorie territoriali"
La competenza a legittimare deroghe o interventi sull’applicazione del Regolamento spetta ai Comitati Direttivi regionali (o agli organi espressamente indicati), non alle strutture comprensoriali locali
Principio che la pattuizione di clausole contrarie a documento scritto non è normalmente dimostrabile con prova orale; la Corte ha richiamato tale principio per escludere che la prova testimoniale potesse legitimar e una deroga scritta
Richiamato quale deroga possibile nel processo del lavoro all’esclusione della prova testimoniale su patti contrari a scrittura, ma comunque limitata: la Corte ne ha ricordato l’esistenza senza ritenere che consentisse in concreto di fondare la deroga contestata
Massime di principio
- Un regolamento retributivo interno (equivalente a CCNL) che dichiara determinate norme inderogabili deve essere interpretato coordinando tutte le sue previsioni: non può essere derogato in peius da organi locali se il regolamento attribuisce la competenza ad altri organi
- Per stabilire la legittimità di una deroga retributiva vanno valutati gli atti formali e l’organo che li ha adottati: decisioni assunte da organi non competenti sono nulle rispetto al Regolamento
- La prova testimoniale che attesti patti contrari a un documento scritto è generalmente debole; in materia di lavoro può essere ammessa in via eccezionale (art. 421, comma 2, c.p.c.), ma non basta per sovvertire l’efficacia di norme regolamentari dichiarate inderogabili senza dimostrare la competenza e l’atto formale modificativo
- Il giudice deve interpretare le clausole contrattuali e regolamentari nell’ambito dell’intero testo e coordinare le disposizioni per evitarne letture atomistiche o contraddittorie
- In casi simili, il ricorrente dovrebbe produrre gli atti formali (deliberazioni dei Comitati competenti, comunicazioni dei Centri regolatori) che abbiano effettivamente disposto la deroga o il mancato adeguamento, o dimostrare l’assenza di tali atti, per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive
- Se rilevata la violazione del Regolamento, la via corretta è la declaratoria di illegittimità della misura locale e il rinvio al giudice di merito per quantificazione del credito, tenendo conto di eventuali detrazioni regolarmente documentate
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