Cassazione Civile, Sentenza n. 17295/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva accolto l'opposizione di Bramini avverso due avvisi di addebito per recupero di contributi calcolati, secondo l'Istituto, tenendo conto in modo errato della deduzione per rendimento nozionale del capitale (cd. ACE). L'INPS sosteneva che la deduzione ACE non dovesse ridurre la base imponibile contributiva prevista per gli iscritti alla gestione commercianti e che la Corte territoriale avesse interpretato erroneamente le norme rilevanti (art. 3-bis D.L. n. 384/1992 conv. L. n. 438/1992; art. 1 D.L. n. 201/2011 e art. 8, co.3 del D.M. 14/03/2012).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che l'art. 3-bis, che rapporta i contributi alla 'totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF', si interpreta in combinato con la disciplina ACE (art. 1 D.L. 201/2011) nel senso che la deduzione ACE, essendo un onere deducibile che incide sulla determinazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF, incide anche sulla base imponibile contributiva degli iscritti alla gestione commercianti. La Corte ha pertanto ritenuto corretta l'esclusione dell'ACE dalla base imponibile contributiva nel caso in esame. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori; è disposto altresì il versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 3-bis D.L. n. 384/1992 conv. L. n. 438/1992
Stabilisce che, a decorrere dal 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto agli iscritti alla gestione commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF; la Corte interpreta 'totalità dei redditi denunciati' come base imponibile da intendere al netto delle deduzioni riconosciute ai fini IRPEF (quindi comprensiva dell'effetto dell'ACE se questa è dedotta)
art. 1 D.L. n. 201/2011 (cd. ACE)
Introduce la deduzione per rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, ammessa 'in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato' dalle società; la Corte ritiene che, essendo l'ACE un onere deducibile che incide sul reddito d'impresa ai fini IRPEF, esso incide anche sulla base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 3-bis
D.M. 14/03/2012, art. 8, comma 3
Atto di attuazione dell'ACE che indica specifici fini (es. determinazione aliquote e detrazioni) per i quali la deduzione concorre alla formazione del reddito imponibile; la Corte osserva che il decreto attuativo non esclude espressamente effetti sulla base imponibile contributiva, il che non ostacola l'incidenza dell'ACE sulla stessa
Definisce che il reddito d'impresa è determinato secondo disposizioni (artt. 81 ss.); la Cassazione richiama il collegamento con la disciplina fiscale che determina il reddito imponibile
Stabilisce che l'imposta si applica sul reddito complessivo netto risultante applicando le disposizioni degli artt. 81 ss.; la Corte utilizza questa norma per confermare che le deduzioni che incidono sul reddito fiscale modificano anche la base che, per legge, è collegata al reddito dichiarato
Sentenza Corte Costituzionale n. 354/2001
Richiamata per il principio consolidato secondo cui ai fini contributivi si computano anche i redditi percepiti in qualità di socio di società di persone, mentre sono esclusi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione lavorativa
Massime di principio
- Quando una norma contributiva rimanda alla 'totalità dei redditi denunciati ai fini IRPEF', la base contributiva si determina tenendo conto del reddito così come risultante dopo l'applicazione delle deduzioni riconosciute dalla normativa fiscale (quindi anche di deduzioni come l'ACE), salvo esplicita esclusione legislativa.
- Le deduzioni che incidono sul reddito d'impresa ai fini IRPEF (es. ACE) normalmente riducono anche la base imponibile utilizzata per il calcolo dei contributi previdenziali se la norma contributiva riferisce la base ai redditi dichiarati ai fini fiscali.
- Per gli iscritti alla gestione commercianti vanno computati i redditi prodotti nell'esercizio d'impresa, compresi quelli derivanti dalla partecipazione in società di persone (se rilevanti ai fini IRPEF), mentre sono esclusi i redditi di capitale privi di prestazione lavorativa.
- L'assenza, negli atti di attuazione ministeriali, di una menzione esplicita circa l'effetto sulle basi contributive non implica automaticamente l'esclusione di tali effetti: in mancanza di esclusioni normative chiare, prevale l'interpretazione che le deduzioni fiscali incidano sulla base contributiva collegata al reddito dichiarato.
- Per casi analoghi, verificare sempre l'operatività temporale delle disposizioni (vigore nell'anno di riferimento) e la qualifica del reddito (reddito d'impresa vs reddito di capitale) per stabilire se la deduzione fiscale deve ridurre la base contributiva.
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