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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22921/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione aveva rettificato la rendita catastale di un immobile, a seguito di dichiarazione di variazione DOCFA presentata dalla banca in relazione alla fusione di una porzione prima adibita ad alloggio del custode e al cambio di destinazione d’uso di alcuni locali. La Commissione tributaria provinciale aveva rideterminato la rendita in misura inferiore rispetto a quella pretesa dall’Ufficio; la Commissione regionale aveva confermato la decisione di primo grado. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 111 Cost.; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché i giudici di merito non avrebbero considerato che i valori unitari rettificati erano già stati indicati in una precedente dichiarazione catastale del 2002, ritenuta definitiva; 3) violazione delle norme catastali sul criterio del costo di ricostruzione, sostenendo che la rettifica non dipendeva da un mutamento di destinazione o di consistenza, ma dal ripristino di valori unitari già presenti nella dichiarazione precedente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello solo apparente perché non rendeva percepibile l’iter logico decisorio e non chiariva in che modo il preteso mutamento di consistenza interna dell’immobile avesse inciso sui valori unitari posti a base della rettifica catastale. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione rilevante come violazione di norme processuali.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Impone che il provvedimento giurisdizionale sia motivato in modo effettivo e controllabile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per la denuncia di omesso esame di fatti decisivi, rimasta assorbita.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per la dedotta violazione e falsa applicazione delle norme sul criterio catastale, rimasta assorbita.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 1

    Indica il criterio del valore di mercato desunto dai prezzi correnti di unità immobiliari analoghe.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2

    Indica il criterio alternativo del costo di ricostruzione dell’unità immobiliare.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3

    È richiamato come norma sulla procedura DOCFA e sulla rettifica catastale.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244

    È richiamato come disposizione invocata in materia di revisione/rendita catastale.

  • circolare n. 6 del 2012

    È richiamata come fonte amministrativa interpretativa in materia catastale.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando esiste solo in senso materiale ma non consente di comprendere le ragioni della decisione né l’iter logico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio tributario la sentenza deve spiegare in modo chiaro perché gli elementi di fatto richiamati conducono alla conferma o alla riforma della rettifica catastale; il mero richiamo a circostanze generiche o incongruenti non è sufficiente.
  • Se il giudice fonda la decisione su un presunto mutamento di consistenza o di destinazione dell’immobile, deve chiarire in che modo tale mutamento incida concretamente sui valori unitari posti a base della stima catastale.
  • Quando il motivo accolto è quello relativo alla nullità della motivazione, restano assorbite le ulteriori censure di merito o di violazione di legge relative al medesimo accertamento.

Come è indicizzato

MaterieCatastoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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