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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33611/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

BARRACO ha proposto istanza, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per ottenere l'applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva inflittagli con la sentenza n. 499/2021. Il Tribunale di Marsala ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che, alla data di presentazione (18/7/2023), il ricorrente fosse già sottoposto a misura alternativa (detenzione domiciliare dal 2/2/2023) e che, perciò, l'art. 51-bis Ord. pen. e la previgente disciplina (art. 67 l. 689/1981) rendessero incompatibili le pene sostitutive con le misure alternative; secondo il giudice di merito l'art. 51-bis doveva prevalere in quanto norma speciale rispetto all'art. 95. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, sostenendo che tale norma transitoria consente la presentazione dell'istanza anche se il condannato è sottoposto ad altro titolo esecutivo e che l'art. 95 è applicabile e derogatorio rispetto alla disciplina previgente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'istanza ai sensi dell'art. 95 fosse ammissibile (il ricorrente rispettava le condizioni previste dalla norma transitoria) e ha censurato il ragionamento del giudice di merito che aveva escluso l'esame di merito per la sola esistenza di una misura alternativa. La Corte ha dichiarato errato il richiamo all'art. 51-bis come norma impeditiva, spiegando che quest'ultima disciplina la sopravvenienza di un nuovo titolo durante l'esecuzione di una misura alternativa ma non vieta in via assoluta la valutazione dell'applicabilità delle pene sostitutive; ha altresì chiarito che la riforma (d.lgs. n.150/2022) e le norme novellate della legge n. 689/1981 consentono la coesistenza di misure alternative e pene sostitutive e che il giudice dell'esecuzione investito ex art. 95 deve compiere il giudizio prognostico di merito previsto dall'art. 58 (valutazione dell'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, con l'eventuale imposizione di prescrizioni). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al giudice di merito perché esamini nel merito l'istanza alla stregua dei criteri di legge.

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma transitoria che consente l'applicazione, in bonam partem, delle nuove pene sostitutive per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data del 30/12/2022; permette al condannato, entro trenta giorni dall'irrevocabilità, di presentare istanza al giudice dell'esecuzione.

  • art. 51-bis Ord. pen.

    "Quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto."

    La Corte rileva che l'art. 51-bis disciplina la sopravvenienza di un titolo durante l'esecuzione di una misura alternativa e l'intervento del P.M. e del magistrato di sorveglianza, ma non stabilisce un'incompatibilità assoluta tra misure alternative e pene sostitutive; pertanto non può essere invocata per escludere a priori la valutazione dell'istanza ex art. 95.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    "Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"

    Fissa il paradigma motivazionale e i criteri di merito che il giudice deve seguire nella scelta e applicazione della pena sostitutiva: valutazione dell'idoneità alla rieducazione, bilanciamento con la tutela della collettività e possibili prescrizioni; il giudice deve motivare la scelta del tipo di pena sostitutiva.

  • art. 70 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Regola in sede di esecuzione la coesistenza di più titoli: le pene sostitutive sono eseguite dopo le pene detentive e, solo dove tutte le decisioni da eseguire siano pene sostitutive, interviene l'obbligo di cumulo e il rispetto del limite dei quattro anni; ciò dimostra che il legislatore ha previsto la disciplina della coesistenza e non ha escluso a priori l'applicazione delle pene sostitutive in presenza di altri titoli.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Rilevante per la ricostruzione del regime transitorio: ai fini dell'operatività dell'art. 95 il parametro della pendenza è determinato dalla pronuncia di appello che determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio generale che la Corte richiama per affermare che il limite all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli è la formazione del giudicato anteriore all'entrata in vigore della riforma.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione su istanza dell'interessato; richiamata quale presidio procedurale per la presentazione dell'istanza ex art. 95.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza ex art. 95 d.lgs. n.150/2022 è ammissibile quando sono soddisfatte le condizioni transitorie (procedimento pendente in Cassazione alla data indicata) e non è automaticamente esclusa dalla presenza di una misura alternativa già in esecuzione.
  • L'art. 51-bis Ord. pen. disciplina la sopravvenienza di nuovi titoli durante l'esecuzione di una misura alternativa ma non crea un divieto assoluto di valutare l'applicazione di pene sostitutive; non può essere usata per escludere a priori l'istanza ex art. 95.
  • Il giudice dell'esecuzione investito ex art. 95 deve compiere il giudizio di merito previsto dall'art. 58 (valutare idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e alla prevenzione del rischio di nuovi reati, con adeguata motivazione e prescrizioni), e non può limitarsi a un diniego formale basato sulla mera esistenza di un altro titolo esecutivo.
  • La riforma ha previsto la coesistenza e la disciplina sequenziale delle pene detentive e delle pene sostitutive in sede di esecuzione (art. 70): le pene sostitutive possono essere eseguite dopo le detentive e il cumulo riguarda specifiche ipotesi omogenee.
  • Quando si valuta una richiesta di sostituzione della pena, il punto di riferimento è la pena inflitta dalla sentenza (non la residua da espiare) e il giudice deve motivare la scelta del tipo di pena sostitutiva rispetto alle alternative possibili.

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