Cassazione Civile, Ordinanza n. 36269/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Alcuni proprietari di ville servite da una strada privata convenivano in giudizio la società proprietaria del fondo a valle del tratto stradale, chiedendo l'accertamento della sua responsabilità per il crollo della strada e la condanna al ripristino dello status quo ante. La convenuta contestava la propria responsabilità e chiamava in causa altri soggetti, sostenendo che il cedimento fosse dipeso da condizioni meteo eccezionali, da una pretesa cattiva realizzazione della strada e dall'uso da parte di mezzi pesanti; la CTU concludeva invece che il crollo era stato causato dalle opere di scavo e movimentazione terra eseguite dalla convenuta sul proprio terreno, a valle del tratto ceduto, avendo quelle opere sottratto il sostegno della strada. Il Tribunale accoglieva le domande e la Corte d'appello confermava. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., lamentando che non fossero stati provati né la sua colpa né il nesso causale tra le attività svolte sul fondo e il crollo, criticando la CTU perché fondata su rilievi esterni e senza accesso al cantiere e sostenendo che non fosse stata considerata una relazione tecnica di parte che attestava crepe e cedimenti preesistenti. Con il secondo motivo denunciava omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., censurando la Corte d'appello per avere ritenuto irrilevante il mancato accesso del CTU all'area di cantiere e per non aver valorizzato la relazione tecnica prodotta, che a suo dire dimostrava cedimenti già antecedenti e imponeva ulteriori indagini peritali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere un nuovo accertamento di merito dei fatti, inammissibile in sede di legittimità, senza indicare specifiche affermazioni di diritto della sentenza impugnata in contrasto con la legge; ha inoltre osservato che la censura ignorava le ragioni della Corte territoriale, la quale aveva reputato provato lo svolgimento di attività di scavo e aveva spiegato perché il mancato accesso del CTU all'area non inficiava l'attendibilità della consulenza, anche per il comportamento non collaborativo della stessa ricorrente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso si risolveva in una critica alla valutazione delle prove e non nell'omesso esame di un fatto decisivo; ha aggiunto, peraltro, che in presenza di doppia conforme il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque precluso se non si dimostrano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Non consente di censurare in cassazione la mera valutazione del materiale probatorio; la doglianza è inammissibile quando mira solo a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
Richiamato dalla ricorrente come norma sostanziale asseritamente violata; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile in quanto tende a un nuovo esame dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastanti con la norma o con l'interpretazione consolidata; non basta riproporre la diversa lettura dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere usato per contestare la valutazione degli elementi istruttori o per sollecitare una diversa ricostruzione del merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e non un mero dissenso rispetto alla decisione di merito; un motivo che si risolve nella riproposizione delle tesi difensive è un 'non motivo'.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove e di nuova ricostruzione del merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile solo se indica in modo specifico le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrarie alla norma o alla sua corretta interpretazione.
- La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi nella critica alla valutazione di CTU, documenti o testimonianze compiuta dal giudice di merito.
- In caso di doppia conforme di merito, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.
- La deduzione dell'art. 115 c.p.c. è inammissibile quando, in sostanza, mira a contestare il risultato della valutazione delle prove e non l'utilizzo di prove non introdotte o il travisamento del materiale processuale secondo i ristretti limiti ammessi in cassazione.
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