Cassazione Civile, Ordinanza n. 25451/2026 del 16/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La struttura sanitaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 147.476,36, quale residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate nei primi due trimestri del 2017. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, respinta dal Tribunale, e successivamente appello, accolto dalla Corte d'appello, che aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo provati il superamento dei tetti di spesa e l'applicazione della regressione tariffaria. La struttura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2697, 1372, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367 e 1370 c.c., sostenendo che l'azienda sanitaria non avesse provato in modo adeguato il superamento del tetto di spesa annuale e che tale prova dovesse risultare da un consuntivo annuale definitivo. La ricorrente ha contestato la rilevanza delle determine relative ai singoli trimestri e della successiva comunicazione del consuntivo annuale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, degli artt. 8 e seguenti del d.lgs. n. 502/1992 e degli artt. 23, 41 e 53 Cost., sostenendo che la regressione tariffaria fosse subordinata al tempestivo monitoraggio e alla comunicazione, nei termini contrattualmente previsti, dell'avvenuto o imminente esaurimento del tetto di spesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e una diversa interpretazione del contratto, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione della Corte d'appello sia plausibile. Nel merito del principio applicabile, la Corte ha ribadito che il superamento della capacità operativa massima o del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della remunerazione, la cui prova grava sull'azienda sanitaria debitrice. Ha ritenuto tuttavia che la Corte d'appello avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta, comprendente le determine relative al primo e al secondo trimestre 2017 e la comunicazione del consuntivo annuale. La disciplina contrattuale distingueva tra prestazioni rese prima della data prevista di esaurimento del limite, soggette a regressione tariffaria, e prestazioni rese oltre tale data, non remunerabili. Poiché la pretesa riguardava prestazioni rese prima della data prevista di esaurimento, era applicabile la regressione tariffaria e non l'esclusione totale del compenso. La regressione tariffaria non è subordinata al tempestivo monitoraggio o alla comunicazione dell'esaurimento del tetto, né il ritardo del monitoraggio incide sull'operatività del meccanismo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000, oltre euro 200 per esborsi, spese generali, IVA e CPA, nonché all'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il superamento del tetto di spesa è qualificato come fatto impeditivo della pretesa di pagamento della struttura sanitaria; la prova grava quindi sull'azienda sanitaria debitrice.
artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1367 c.c.
Le norme sull'interpretazione del contratto sono state invocate dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a una nuova interpretazione del regolamento contrattuale, non consentita in sede di legittimità in presenza di una lettura plausibile adottata dal giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure sull'interpretazione del contratto; la Corte non ha ravvisato una violazione scrutinabile, rilevando la natura sostanzialmente valutativa della censura.
art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992
Richiamato quale fonte della disciplina relativa alla determinazione della remunerazione delle strutture sanitarie per prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato.
artt. 8 e seguenti del d.lgs. n. 502/1992
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'accreditamento e dei tetti di spesa; la Corte ha confermato l'operatività del meccanismo di regressione tariffaria secondo la disciplina applicabile.
deliberazione della Giunta regionale Campania n. 1268 del 2008
Richiamata quale fonte della disciplina regionale dei tetti di spesa e della regressione tariffaria; il contratto recepiva tale disciplina.
art. 5, comma 3, del contratto del 21 marzo 2017
qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla ASL ... si applicherà la regressione tariffaria ...; nulla spetterà agli erogatori ... per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa.
La clausola distingue tra prestazioni rese prima della data prevista di esaurimento del limite, soggette a regressione tariffaria, e prestazioni rese oltre tale data, non remunerabili.
art. 5-bis del contratto
Richiamato in relazione all'applicazione trimestrale della regressione tariffaria.
artt. 23, 41 e 53 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della necessità di tempestivi monitoraggio e comunicazione dei tetti di spesa; la Corte non ha accolto la censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; le censure sono state dichiarate inammissibili perché dirette, in concreto, a una rivalutazione del fatto e del contratto.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Applicato quanto all'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al pagamento di prestazioni erogate da una struttura sanitaria privata accreditata, il superamento del tetto di spesa o della capacità operativa massima è un fatto impeditivo della pretesa creditoria, non un fatto costitutivo il cui mancato superamento debba essere provato dalla struttura; il relativo onere probatorio grava sull'azienda sanitaria debitrice.
- La regressione tariffaria prevista dalla disciplina convenzionale per il superamento dei tetti di spesa non è subordinata al tempestivo monitoraggio delle prestazioni né alla tempestiva comunicazione alla struttura dell'avvenuto o imminente esaurimento del budget, quando la disciplina applicabile ricolleghi l'effetto impeditivo al fatto oggettivo del superamento del limite.
- Quando il contratto distingue tra prestazioni rese prima della data prevista di esaurimento del tetto e prestazioni rese oltre tale data, alle prime si applica la regressione tariffaria, mentre alle seconde può operare l'esclusione della remunerazione secondo la clausola contrattuale.
- In sede di ricorso per cassazione è inammissibile la censura formalmente qualificata come violazione di legge che, nella sostanza, richieda una nuova valutazione delle prove o una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito.
- La tardività del monitoraggio o della comunicazione relativa ai tetti di spesa non incide, di per sé, sull'operatività della regressione tariffaria, né fonda un affidamento tutelabile della struttura sanitaria, quando il meccanismo sia stato convenzionalmente accettato.
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