Cassazione Civile, Ordinanza n. 21366/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società assicuratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta in forza di una polizza fideiussoria stipulata dalla ricorrente con una società assicurativa poi fusa per incorporazione nella resistente. Nel giudizio di opposizione la garante aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Verona, sostenendo che il foro convenzionale e/o i criteri di competenza dovessero condurre al Tribunale di Roma. Il Tribunale ha respinto l’eccezione, ritenendo competente Verona perché, al momento della proposizione della domanda, la sede della società subentrante era a Verona. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5, 28, 29 e 30 c.p.c. e dell’art. 2501 c.c., sostenendo che la fusione per incorporazione avrebbe determinato una sorta di cessione automatica del credito, con conservazione immutata dei termini originari del rapporto e, quindi, irrilevanza del mutamento di sede della società incorporante ai fini della competenza.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità sollevate dalla resistente, ritenendo presente e tempestiva l’istanza di cui all’art. 47, comma 3, c.p.c. e sufficientemente specifico il motivo. Nel merito ha giudicato infondata la censura sulla competenza: la clausola contrattuale che indicava come foro esclusivo il luogo ove ha sede la direzione della società fideiussore, letta in relazione alla situazione esistente al momento della domanda, confermava il foro generale delle persone giuridiche; inoltre, al momento della proposizione del ricorso monitorio, l’unica controparte esistente era la società incorporante, essendo la società originaria già estinta per fusione. Ne è derivata la conferma della competenza del Tribunale di Verona, con rigetto del regolamento di competenza e condanna della ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L’istanza prevista dalla norma risultava presente e tempestiva; l’eventuale inosservanza del termine non comporta improcedibilità se non accompagnata da iscrizione tardiva del ricorso.
La competenza va valutata secondo il quadro esistente al momento della proposizione della domanda, non secondo eventi successivi che incidano sul rapporto sostanziale o sulla sede della parte.
La clausola di deroga che individua il foro nel luogo della sede di una società è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche, pur escludendo i fori alternativi.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a sovvertire il criterio applicato dalla Corte sulla base della clausola e della situazione soggettiva al momento della domanda.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
La fusione per incorporazione comporta l’estinzione della società incorporata e il subentro della incorporante nella sua posizione, ma ciò non impedisce di applicare il criterio di competenza riferito alla sede della incorporante al momento della domanda.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi in cui operi una clausola di foro esclusivo che richiami la sede di una società, la competenza territoriale si determina avuto riguardo alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda, non al momento originario di stipulazione della clausola.
- Quando una società è stata incorporata per fusione, la società incorporante subentra nella posizione processuale e sostanziale della incorporata, ma la competenza può essere valutata in relazione alla sede della società esistente e parte del giudizio al tempo della domanda.
- Una clausola che individui il foro esclusivo nel luogo della sede sociale assolve anche alla funzione di confermare il foro generale delle persone giuridiche, pur eliminando i fori territoriali alternativi.
- Ai fini dell’improcedibilità del regolamento di competenza, la mancata osservanza del termine per una specifica istanza non è sufficiente da sola se non si traduce anche in iscrizione tardiva del ricorso.
- In sede di regolamento di competenza, il motivo è specifico se consente di individuare chiaramente la censura sulla regola di competenza applicata dal giudice di merito.
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