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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 1300 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso per cassazione riguardava l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2002. Il contribuente ha dedotto: (1) l’inesistenza della notifica dell’avviso, spedito in busta chiusa senza relata; (2)-(3) l’illegittimità della determinazione del valore delle aree edificabili mediante delibera comunale non allegata, con conseguente violazione delle regole sull’onere della prova; (4) l’omessa valutazione della perizia giurata, che indicava caratteristiche e vincoli dei terreni idonei a ridurne il valore; (5) l’erroneo mantenimento delle sanzioni nonostante l’asserita incertezza normativa; (6) l’omessa pronuncia sulle censure relative alla motivazione e ai presupposti delle sanzioni e alla mancata applicazione della continuazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi: l’eventuale nullità della notifica era sanata dalla proposizione del ricorso; la delibera comunale sui valori venali, in quanto atto normativo pubblicato e giuridicamente conoscibile, non doveva essere allegata all’avviso. Ha accolto il quarto motivo, poiché la CTR non aveva esaminato le specifiche e circostanziate osservazioni della perizia giurata sui terreni e sulla loro effettiva edificabilità, né spiegato perché disattenderle. Il quarto motivo è stato ritenuto assorbente rispetto al quinto e al sesto. La sentenza della CTR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto l’appello contro la sentenza della CTP di Pescara n. 351/01/2005 e confermato l’avviso, è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Abruzzo, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi definita nel merito la corretta quantificazione dell’ICI o la sorte delle sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    la eventuale dedotta nullità (non trattandosi di inesistenza, essendo stato comunque, l'atto notificato al contribuente) della notifica degli avvisi di accertamento, risulta, comunque, sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. applicabile al giudizio tributario, dalla rituale proposizione del ricorso da parte del contribuente.

    La notificazione viziata da nullità, ma comunque avvenuta, è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il contribuente propone ritualmente ricorso; il vizio non comporta invece inesistenza della notifica nel caso descritto.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.

    L’atto richiamato nell’avviso va allegato quando è necessario per comprendere le ragioni, anche fattuali, della pretesa. Non occorre allegare atti normativi o regolamentari, comprese le delibere comunali, che siano conoscibili perché regolarmente pubblicati.

  • Art. 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 446 del 1997

    La delibera comunale che determina i valori venali minimi delle aree edificabili per zone omogenee non deve essere allegata all’avviso quando, quale atto normativo pubblicato, è giuridicamente conoscibile. La Corte rigetta la censura relativa alla sua mancata allegazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La mancata valutazione da parte del giudice delle argomentazioni della perizia tecnica giurata, essendo precise e circostanziate, configurano il vizio motivazione denunciato.

    Quando una perizia contiene rilievi specifici e circostanziati pertinenti alla decisione, il giudice deve valutarli e spiegare perché li disattende; la loro omissione integra il vizio di motivazione.

Massime di principio

  • La nullità della notifica, se l’atto è comunque pervenuto al destinatario, può essere sanata dalla proposizione del ricorso; va distinta dall’inesistenza della notificazione.
  • Un atto richiamato nell’avviso di accertamento deve essere allegato se serve a rendere comprensibili le ragioni della pretesa. Non è normalmente necessario allegare una delibera normativa regolarmente pubblicata e quindi legalmente conoscibile.
  • Nel contestare il valore di aree edificabili, una perizia dettagliata su ubicazione, condizioni dei terreni e vincoli urbanistici deve essere esaminata dal giudice. Se la disattende, il giudice deve darne conto con motivazione adeguata.
  • La cassazione con rinvio per omessa valutazione della prova tecnica non stabilisce di per sé il valore corretto dell’immobile né l’esito delle questioni sulle sanzioni: tali profili restano da decidere nel giudizio di rinvio.

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