Cassazione Civile, Ordinanza n. 24915/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal subentro di una società in un servizio di logistica, trasporto e distribuzione di prodotti editoriali nella provincia dell'Aquila, già gestito da altra impresa tramite subappalto. I lavoratori, già dipendenti della società subappaltatrice uscente, hanno chiesto di essere assunti dalla società subentrante facendo valere la clausola sociale prevista dall'art. 4 del c.c.n.l. Multiservizi. I giudici di merito hanno accertato l'identità del servizio svolto prima e dopo il subentro, la continuità sostanziale dell'attività e l'assenza di allegazioni specifiche, da parte della società subentrante, circa elementi di discontinuità organizzativa o modifiche rilevanti ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e della clausola collettiva. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, cumulativamente, violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata valutazione di allegazioni e prove; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 113 c.p.c., dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, dell'art. 4, lett. a), c.c.n.l. Multiservizi e del c.c.n.l. 1.8.2013 Distribuzione e Servizi, contestando la ricostruzione adottata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché formulati in modo promiscuo, senza chiara riconduzione alle specifiche ipotesi dell'art. 360 c.p.c., e perché diretti in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto nei precedenti gradi, in presenza di doppia conforme; ha inoltre escluso che ricorressero i presupposti per la deduzione dei vizi ex artt. 115, 116 e 132 c.p.c., trattandosi in realtà di critica al prudente apprezzamento delle prove e non di veri errores in procedendo o errori sulla regola di riparto dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha osservato che i motivi erano cumulativi e generici, sostanzialmente ripetitivi delle difese di merito e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre miravano a contestare la valutazione del materiale istruttorio e la ricostruzione fattuale, attività preclusa in sede di legittimità e, comunque, non scrutinabile come vizio motivazionale in presenza di doppia conforme. Non sono state liquidate spese di legittimità perché le controparti non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e chiaramente riconducibili a una delle ipotesi tassative di impugnazione; non è consentito cumulare in modo promiscuo vizi diversi senza precisare il profilo effettivamente denunciato.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione fatti non allegati o notoriamente indebiti; non quando si contesti il mero apprezzamento delle prove.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno o viceversa; non quando si censuri il libero apprezzamento probatorio.
È denunciabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente o mancante; non è sufficiente il semplice difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
La norma è richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ravvisa una violazione autonoma, trattandosi in sostanza di contestazione fattuale.
È richiamato quale parametro per valutare la continuità del servizio e l'eventuale discontinuità organizzativa nel subappalto, ma la censura della ricorrente non supera il piano fattuale.
art. 4 c.c.n.l. Multiservizi
La clausola sociale è stata applicata nei giudizi di merito per riconoscere il diritto all'assunzione dei lavoratori in presenza di subentro nel medesimo servizio senza discontinuità sostanziali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
È la norma procedurale richiamata per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere costruito con motivi specifici, univoci e coerenti con una singola ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; la formulazione promiscua di violazioni di legge, vizi processuali e vizi motivazionali può determinare l'inammissibilità.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosamente delimitati: rispettivamente quando il giudice fondi la decisione su fatti non allegati o notoriamente indebiti, oppure attribuisca alla prova un regime valutativo giuridicamente errato; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale istruttorio.
- La deduzione del vizio di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. è limitata alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non consente di sindacare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul fatto è ulteriormente compresso e non può essere utilizzato per riproporre contestazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito.
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