Cassazione Penale, Sentenza n. 04340/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello relativa a condanne per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per associazione dedita al narcotraffico (art. 74 D.P.R. 309/1990) e alla rideterminazione della pena. Di Maro censura la valutazione probatoria (soprattutto delle dichiarazioni dei collaboratori Verde e Perrone), la mancata verifica distinta dell'esistenza di una o due associazioni e la carenza di motivazione sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa; contesta inoltre la determinazione della pena. Gagliardi impugna esclusivamente il trattamento sanzionatorio, lamentando carenza motivazionale sugli aumenti a titolo di continuazione e l'errata determinazione in aumento rispetto a una pena già divenuta irrevocabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto adeguata e non viziata la valutazione probatoria della Corte d'appello, che aveva accertato l'esistenza di due distinte associazioni strettamente collegate (il "clan Polverino" di tipo camorristico e un'associazione dedita al narcotraffico) e la partecipazione di Di Maro ad entrambe. Ha confermato la possibilità di ritenere concorso fra i due reati associativi quando il narcotraffico è gestito con consapevolezza della finalità mafiosa e risulti strumentale all'organizzazione. Ha altresì ritenuto motivata l'applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione all'attività di narcotraffico e legittima la determinazione della pena (a fronte del rispetto del minimo edittale e della discrezionalità del giudice di merito). Per Gagliardi la corte ha considerato che la Corte d'appello si è attenuta al devolutum del rinvio nella rideterminazione degli aumenti a titolo di continuazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
L'art. 74 è stato applicato per l'associazione dedita al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, quando il narcotraffico rappresenti una delle attività principali e sia riconducibile a un gruppo collegato alla camorra, tale associazione può essere considerate strumentale rispetto all'associazione mafiosa e giustificare l'aggravante dell'agevolazione mafiosa; inoltre è richiamato il regime minimo edittale (comma 2) nella determinazione della pena.
La norma sull'associazione mafiosa è stata applicata dopo che la Corte d'appello ha verificato nel merito l'esistenza di un'associazione di stampo camorristico separata ma collegata a quella dedita al narcotraffico; è confermato il principio per cui soggetti che operano nel narcotraffico possono concorrere al reato di associazione mafiosa se agiscono nella consapevolezza che l'attività è gestita dall'associazione mafiosa.
Codice di procedura penale, art. 192
La censura relativa alla violazione di norme sul giudizio e sulla motivazione è stata respinta: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito sia ampia e sufficiente, e che la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori sia stata compiuta correttamente senza necessità di una "tecnica dell'incrocio" formale differente.
Massime di principio
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove dichiarative: non è necessario valorizzare ogni singola deposizione allo stesso modo purché la motivazione spieghi le ragioni della preferenza per alcune dichiarazioni rispetto ad altre.
- In caso di rinvio con oggetto delim itato, la Corte d'appello deve attenersi al devolutum: l'esame è circoscritto alle questioni indicate dalla cassazione, senza necessità di riesaminare aspetti estranei al rinvio.
- Può essere riconosciuto il concorso fra associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e associazione mafiosa quando l'attività di narcotraffico è gestita con la consapevolezza della direzione/controllo mafioso e contribuisce causalmente alle finalità del sodalizio mafioso.
- L'aggravante di agevolazione mafiosa può essere applicata anche con riferimento all'attività di narcotraffico se questa è funzionale alle esigenze e alle finalità dell'associazione mafiosa.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito può esercitare la propria discrezionalità se indica il rispetto dei parametri normativi (es. minimo edittale) e motiva la commisurazione; l'impugnazione della valutazione meramente discrezionale è difficilmente correggibile in sede di legittimità.
- Le censure sulla mancata indicazione del "reato più grave" ai fini della continuazione possono essere irrilevanti se l'oggetto del rinvio non comprendeva tale questione o se la diversa metodologia non avrebbe modificato l'esito finale.
- L'assenza non motivata del difensore all'udienza di trattazione orale non impedisce lo svolgimento dell'udienza né la decisione, salvo legittimo impedimento debitamente documentato.
- La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi comporta, di norma, la condanna alle spese processuali e può implicare l'obbligo di versamento delle somme a titolo di ammenda previste dalla Corte di cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04324/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04325/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04326/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04327/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04329/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04331/2026 del 03/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →