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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48680/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Campagna impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per concorso nel tentato omicidio di Gabriele, Francesco e Carmelo Ferrara e per porto e detenzione illegali di pistola. I motivi principali di ricorso denunciavano: violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali dei fratelli Ferrara (anche in qualità di presunti "collaboratori di giustizia"), carenza di riscontri esterni alle dichiarazioni di accusa e contraddittorietà tra l'accoglimento delle dichiarazioni dei Ferrara e il rigetto della versione difensiva; difetto di prova del dolo di omicidio nei confronti del conducente dello scooter (Campagna) con richiesta di riqualificazione in lesioni o riconoscimento della diminuente ex art.116, comma 2 c.p.; censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art.416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa) sostenendo possibile movente passionale alternativo; doglianza sulla premeditazione e sul diniego delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di merito (che aveva ridotto la pena a 10 anni di reclusione rispetto al primo grado). La Cassazione ha ritenuto infondati i profili di illegittimità e di carenza motivazionale denunciati: ha dichiarato generiche molte censure, ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Sebastiano e Carmelo Ferrara (suffragate da elementi documentali come l'estrapolazione di comunicazioni via social e comportamenti successivi dell'imputato), e ha condiviso la ricostruzione del dolo diretto e della partecipazione organizzativa di Campagna (coordinazione con lo sparatore, conoscenza della provenienza dell'arma, contezza del piano). Ha altresì confermato l'applicazione dell'aggravante mafiosa per le modalità e la finalità dell'azione e la premeditazione, e ha ritenuto non sussistenti le attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto la censura generica e ha valutato come adeguata la motivazione sulla attendibilità delle testimonianze; l'eventuale qualifica di "collaboratori di giustizia" non è stata dimostrata nei termini richiesti e non ha inciso sulla valutazione di attendibilità operata dal giudice di merito

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante è stata applicata perché l'azione è stata ritenuta funzionale a riaffermare la supremazia del clan e si è svolta con modalità tipiche del metodo mafioso (azione in pieno giorno, sul territorio di influenza, con finalità intimidatoria/di riaffermazione del controllo)

  • art. 116, comma 2 c.p.

    La diminuzione di pena prevista non è stata riconosciuta per il ricorrente in quanto i giudici hanno accertato il dolo diretto di omicidio e la condivisione del progetto criminoso

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • In cassazione la rilevazione di vizi di motivazione deve essere specifica: censure generiche o la semplice riproposizione di fatti già valutati in merito sono normalmente inammissibili o infondate.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni è tipicamente di merito; la Corte di legittimità non riesamina le prove ma controlla la logica e la completezza della motivazione: se il giudice di merito ha dato adeguata motivazione, la valutazione resiste in cassazione.
  • Per contestare la credibilità di dichiarazioni terze (de relato) occorre indicare elementi concreti che dimostrino l'inattendibilità o la manipolazione; la mera asserzione che si tratti di "dichiarazioni tardive" o "de relato" è spesso insufficiente.
  • L'aggravante per finalità mafiose richiede che l'azione sia funzionale al mantenimento o al rafforzamento della supremazia del clan; modalità esecutive, contesto territoriale e finalità intimidatoria costituiscono elementi valutabili per la sua sussistenza.
  • Per ottenere la riqualificazione del fatto (es. da omicidio a lesioni) o il riconoscimento di circostanze attenuanti bisogna fornire una valutazione probatoria alternativa chiara e circostanziata: semplici argomentazioni sulla possibile origine post factum di informazioni non prevalgono sulla motivazione di merito adeguata.
  • La conoscenza di elementi organizzativi (es. provenienza dell'arma, coordinazione tra esecutori) è rilevante per accertare la partecipazione organizzativa e il dolo comune; la difesa deve contrastare tali elementi con prove precise e non con mere contestazioni generiche.

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