Cassazione Penale, Sentenza n. 48680/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Campagna impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per concorso nel tentato omicidio di Gabriele, Francesco e Carmelo Ferrara e per porto e detenzione illegali di pistola. I motivi principali di ricorso denunciavano: violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali dei fratelli Ferrara (anche in qualità di presunti "collaboratori di giustizia"), carenza di riscontri esterni alle dichiarazioni di accusa e contraddittorietà tra l'accoglimento delle dichiarazioni dei Ferrara e il rigetto della versione difensiva; difetto di prova del dolo di omicidio nei confronti del conducente dello scooter (Campagna) con richiesta di riqualificazione in lesioni o riconoscimento della diminuente ex art.116, comma 2 c.p.; censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art.416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa) sostenendo possibile movente passionale alternativo; doglianza sulla premeditazione e sul diniego delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di merito (che aveva ridotto la pena a 10 anni di reclusione rispetto al primo grado). La Cassazione ha ritenuto infondati i profili di illegittimità e di carenza motivazionale denunciati: ha dichiarato generiche molte censure, ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Sebastiano e Carmelo Ferrara (suffragate da elementi documentali come l'estrapolazione di comunicazioni via social e comportamenti successivi dell'imputato), e ha condiviso la ricostruzione del dolo diretto e della partecipazione organizzativa di Campagna (coordinazione con lo sparatore, conoscenza della provenienza dell'arma, contezza del piano). Ha altresì confermato l'applicazione dell'aggravante mafiosa per le modalità e la finalità dell'azione e la premeditazione, e ha ritenuto non sussistenti le attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto la censura generica e ha valutato come adeguata la motivazione sulla attendibilità delle testimonianze; l'eventuale qualifica di "collaboratori di giustizia" non è stata dimostrata nei termini richiesti e non ha inciso sulla valutazione di attendibilità operata dal giudice di merito
L'aggravante è stata applicata perché l'azione è stata ritenuta funzionale a riaffermare la supremazia del clan e si è svolta con modalità tipiche del metodo mafioso (azione in pieno giorno, sul territorio di influenza, con finalità intimidatoria/di riaffermazione del controllo)
La diminuzione di pena prevista non è stata riconosciuta per il ricorrente in quanto i giudici hanno accertato il dolo diretto di omicidio e la condivisione del progetto criminoso
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- In cassazione la rilevazione di vizi di motivazione deve essere specifica: censure generiche o la semplice riproposizione di fatti già valutati in merito sono normalmente inammissibili o infondate.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni è tipicamente di merito; la Corte di legittimità non riesamina le prove ma controlla la logica e la completezza della motivazione: se il giudice di merito ha dato adeguata motivazione, la valutazione resiste in cassazione.
- Per contestare la credibilità di dichiarazioni terze (de relato) occorre indicare elementi concreti che dimostrino l'inattendibilità o la manipolazione; la mera asserzione che si tratti di "dichiarazioni tardive" o "de relato" è spesso insufficiente.
- L'aggravante per finalità mafiose richiede che l'azione sia funzionale al mantenimento o al rafforzamento della supremazia del clan; modalità esecutive, contesto territoriale e finalità intimidatoria costituiscono elementi valutabili per la sua sussistenza.
- Per ottenere la riqualificazione del fatto (es. da omicidio a lesioni) o il riconoscimento di circostanze attenuanti bisogna fornire una valutazione probatoria alternativa chiara e circostanziata: semplici argomentazioni sulla possibile origine post factum di informazioni non prevalgono sulla motivazione di merito adeguata.
- La conoscenza di elementi organizzativi (es. provenienza dell'arma, coordinazione tra esecutori) è rilevante per accertare la partecipazione organizzativa e il dolo comune; la difesa deve contrastare tali elementi con prove precise e non con mere contestazioni generiche.
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