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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12264/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta dal titolare di due conti correnti contro la banca per ottenere la rideterminazione del saldo di uno dei rapporti, con accertamento della nullità degli addebiti per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite, nonché per la mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente e dell'apertura di credito. Il Tribunale aveva accertato la nullità del rapporto per difetto di forma scritta, applicato i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, limitato l'esame al periodo coperto dagli estratti conto disponibili e rideterminato il saldo sulla base della CTU, escludendo il criterio del "saldo zero" e trattando come solutorie le rimesse sui saldi negativi in assenza di prova dell'affidamento. In appello il correntista aveva sostenuto che, per la mancata produzione integrale degli estratti conto da parte della banca e per la nullità delle clausole, il giudice avrebbe dovuto partire da saldo zero; la banca aveva proposto appello incidentale tardivo. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale e ha accolto solo parzialmente l'appello principale, escludendo il saldo zero ma ravvisando un affidamento di fatto e qualificando le rimesse come ripristinatorie. Nel ricorso per cassazione il correntista ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme in tema di prova nei rapporti bancari, sostenendo che l'onere della prova e la mancata produzione documentale della banca imponessero l'azzeramento del saldo iniziale del primo estratto conto disponibile; ha inoltre dedotto che la richiesta ex art. 119 TUB avrebbe assolto al proprio onere probatorio. La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso: ha affermato che, quando è il correntista ad agire per l'accertamento negativo del saldo o per la ripetizione di indebito, grava su di lui l'onere di provare la nullità delle clausole e l'annotazione degli addebiti contestati, producendo contratto ed estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto; in mancanza della documentazione completa, il giudice può utilizzare il primo saldo disponibile, ma non può azzerarlo se l'attore non ha provato l'andamento del rapporto sin dall'origine. Ha inoltre escluso che la sola richiesta ex art. 119 TUB basti a integrare pienamente l'onere probatorio, in difetto di istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso il ricorso al criterio del saldo zero e aveva ritenuto che, nel caso di azione proposta dal correntista, l'onere di provare l'andamento del rapporto dall'inizio incomba sull'attore. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova: nel caso di azione proposta dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione di indebito, grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa, cioè nullità delle clausole e addebiti contestati.

  • art. 117 TUB

    Richiamato per l'applicazione dei tassi sostitutivi in presenza di nullità delle pattuizioni sugli interessi ultralegali.

  • art. 119 TUB

    Il diritto del cliente alla documentazione bancaria non esaurisce di per sé l'onere probatorio; la mancata soddisfazione della richiesta può essere fatta valere anche con istanza di esibizione in giudizio.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza di esibizione documentale è lo strumento processuale che il cliente deve utilizzare, se necessario, per completare la prova nei confronti della banca inadempiente alla richiesta ex art. 119 TUB.

  • art. 116 c.p.c.

    Citato nel motivo di ricorso come norma sulla valutazione delle prove, ma non fonda l'accoglimento della censura.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel contenzioso bancario promosso dal correntista per l'accertamento negativo del saldo o per la ripetizione di indebito, l'attore deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, producendo il contratto e gli estratti conto dall'origine alla chiusura del rapporto, nonché dimostrando gli addebiti contestati.
  • Se la documentazione contabile è incompleta, il giudice può ricostruire il rapporto partendo dal primo saldo disponibile, ma l'azzeramento del saldo iniziale del primo estratto prodotto non è imposto quando è il correntista ad agire e non abbia dimostrato l'andamento del rapporto sin dall'inizio.
  • Il criterio del 'saldo zero' è utilizzabile solo in ipotesi in cui, nel periodo non documentato, vi siano elementi che rendano giustificato il ricalcolo con azzeramento, in particolare quando le contrapposte pretese delle parti e il materiale probatorio consentano di neutralizzare il saldo iniziale; non opera automaticamente in favore dell'attore correntista.
  • La richiesta di consegna documentale ex art. 119 TUB non basta, da sola, a ritenere integralmente assolto l'onere probatorio: se la banca non adempie, il cliente deve attivare gli strumenti processuali disponibili, come l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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