Cassazione Penale, Sentenza n. 27381/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari che, con rito abbreviato, aveva confermato la responsabilità di Santoro e Carbonaro per rapina (attribuendo loro il ruolo organizzativo) e di Russo e Palumbo per favoreggiamento (fornitura officina e riparazione di un mezzo). In Cassazione i motivi principali erano: per Russo il mancato riconoscimento della causa di non punibilità richiamando l'art. 384 c.p.; per Santoro il presunto travisamento di intercettazioni e la richiesta di qualificazione della condotta come favoreggiamento anziché concorso, nonché dedotta la mancata concessione delle attenuanti generiche; per Carbonaro censure sul travisamento di prove documentali e dichiarative, carenza di correlazione imputazione-sentenza, riclassificazione in favoreggiamento e diniego di attenuanti; per Palumbo contestazione dell'insufficienza probatoria a fondamento del favoreggiamento e mancato esame di acquisizioni investigative (videosorveglianza, interrogatori).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le doglianze spesso tardive (questioni non prospettate in appello), non autosufficienti (mancata allegazione/individuazione degli atti ritenuti travisati), o consistenti in una non consentita rivalutazione del merito e della capacità dimostrativa delle prove (intercettazioni, valutazione testimoniale). In particolare: rigettati i profili relativi a causa di non punibilità per tardività; ritenuto legittimo il convincimento della Corte d'appello circa il ruolo organizzativo di Santoro e Carbonaro (conseguente esclusione della qualificazione di mero favoreggiamento); confermato che le attenuanti generiche non sono di diritto in assenza di elementi positivi. Conseguentemente dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, condanna alle spese e ingiunzione del versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. comma terzo e art. 609 c.p.p. comma secondo
art. 606, comma terzo e art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.
Non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nel gravame di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello; ciò evita che si segnali sempre un vizio di motivazione non esaminato dalla corte d'appello.
Invocata da Russo per una causa di non punibilità, la norma non è stata esaminata in Cassazione per la tardività della deduzione; la Corte richiede che tali questioni siano tempestivamente prospettate nei gradi precedenti.
Principio del concorso di persone nel reato: la partecipazione anche con condotte atipiche o di predisposizione dei mezzi può integrare concorso e giustificare la punizione dei coautori.
Disciplina del favoreggiamento personale; la Corte ha operato distinzione temporale tra apporto 'precedente' (contributo alla pianificazione, configurante concorso) e apporto 'successivo' (favoreggiamento), ritenendo per Santoro e Carbonaro il primo caso.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo: l'assenza di precedenti o il tempo trascorso non garantiscono automaticamente il riconoscimento dell'attenuante.
L'attenuante prevista dall'art. 114 non è riconosciuta se non emerge la marginalità del contributo dell'imputato; la Corte territoriale ha motivato che il ruolo del ricorrente non era marginale.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la trasformazione della fattispecie in sentenza configura violazione solo se radicale e lesiva delle garanzie difensive; il mutamento di qualificazione del ruolo (es. autore materiale → concorso morale) non è di per sé violativo.
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. comma 2
Prevede che la cancelleria inserisca in un fascicolo separato gli atti specificamente indicati dal ricorrente; tuttavia resta in capo al ricorrente l'onere di indicare puntualmente gli atti da inserire e il principio di autosufficienza del ricorso permane.
In caso di inammissibilità dei ricorsi la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende; nella fattispecie è stata determinata equitativamente la somma di euro 3.000.
Massime di principio
- Non sollevare in Cassazione questioni nuove che non siano state dedotte in appello: rischiano di essere dichiarate inammissibili per violazione della catena devolutiva.
- In Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione del merito o la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove (intercettazioni, dichiarazioni) salvo il profilo del travisamento manifesto, che va adeguatamente allegato e documentato.
- Per sostenere che una condotta sia mero favoreggiamento (atto successivo) invece che concorso (apporto precedente), è determinante provare la temporalità e la natura dell'apporto; atti di predisposizione dei mezzi e partecipazione all'organizzazione possono integrare concorso.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario offrire elementi positivi che le giustifichino; l'assenza di precedenti o il tempo intercorso non sono di per sé sufficienti.
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede una trasformazione radicale della fattispecie per configurare un vulnus alla difesa; modifiche di qualificazione entro lo stesso nucleo fattuale non sono automaticamente viziate.
- Il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente: indicare e, ove necessario, allegare o richiedere formalmente l'inserimento degli atti decisivi (155-bis disp. att./165-bis disp. att.) per consentire l'esame del vizio prospettato.
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