Cassazione Penale, Ordinanza n. 08155/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma del primo grado, lo aveva assolto dal reato di guida senza patente perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena, ma aveva confermato la responsabilità per falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità personale, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sulla guida sotto l'effetto di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto travisamento della prova e vizio di motivazione sulla conferma di responsabilità per i capi A e C, sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato il compendio probatorio. Con il secondo motivo ha contestato l'eccessività della pena dopo l'assoluzione dal capo B e la mancata concessione della sospensione condizionale, lamentando anche in questo caso un vizio della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, senza specifica indicazione di un effettivo travisamento della prova decisivo. Ha ritenuto aspecifico e comunque infondato il motivo relativo al reato di resistenza, poiché la motivazione della Corte di appello era congrua e non illogica. Quanto alla pena, ha ribadito che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata, e ha considerato aspecifica la censura sulla mancata sospensione condizionale, essendo la Corte territoriale già soffermata sulla prognosi di recidiva. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva assolto l'imputato da tale capo perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione della pena.
Norma richiamata quale base della condanna confermata in appello per la falsa attestazione sulla identità personale.
art. 187, comma 8, D.L.vo 285/92
Norma richiamata quale base della condanna confermata in appello per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sulla guida sotto l'effetto di stupefacenti.
Norma richiamata quale base della condanna confermata in appello per resistenza a pubblico ufficiale.
Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato per escludere che le censure difensive integrassero un vizio rilevante di motivazione.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica in modo specifico e inequivoco la prova asseritamente travisata o omessa e soltanto quando tale dato abbia carattere decisivo nella motivazione.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una rilettura alternativa dei fatti, perché la ricostruzione del fatto è riservata al giudice di merito.
- La mera prospettazione di una diversa interpretazione delle risultanze processuali non integra di per sé un vizio di legittimità se la motivazione impugnata è logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili quando si limitano a contestare la graduazione sanzionatoria senza evidenziare un vizio giuridico o motivazionale effettivo, poiché la dosimetria della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- La doglianza sulla mancata concessione della sospensione condizionale deve confrontarsi con la concreta motivazione del giudice di merito; se la prognosi negativa è espressa e motivata, la censura è aspecifica.
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