Cassazione Civile, Ordinanza n. 23691/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni collegate al pagamento di dazi doganali antidumping. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente contro l’atto sanzionatorio; la commissione tributaria regionale, in appello, aveva invece respinto l’impugnazione dell’Agenzia ritenendo che l’annullamento dell’atto impositivo prodromico, confermato in appello, avesse fatto venir meno il titolo della sanzione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 295 c.p.c., perché la CTR avrebbe fondato la decisione su una sentenza non passata in giudicato relativa all’atto impositivo presupposto. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che, al momento della decisione impugnata, la sentenza di appello favorevole alla contribuente sull’atto impositivo presupposto non era ancora passata in giudicato ed era stata poi successivamente cassata. Pertanto, la CTR non poteva attribuirle efficacia riflessa ai fini della decisione sull’atto sanzionatorio, senza prima verificare la possibilità di sospendere il processo ai sensi dell’art. 337 c.p.c., applicabile ratione temporis. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
richiamato per escludere che una decisione non definitiva potesse essere trattata come se avesse efficacia di giudicato.
invocato nel motivo di ricorso; la Corte rileva che la decisione impugnata non poteva fondarsi su effetti di una pronuncia non definitiva senza considerare il quadro processuale e l’eventuale sospensione.
la sentenza afferma che, per attribuire rilievo alla decisione presupposta non ancora passata in giudicato, occorreva valutare la sospensione del processo ai sensi di questa norma.
richiamato per precisare che la modifica che consente la sospensione è entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 ed era applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Una decisione presupposta non passata in giudicato non può essere automaticamente utilizzata come base decisoria per un diverso giudizio, se non nei limiti e con le forme previste dal sistema processuale.
- Quando la lite dipende dall’esito di un altro giudizio pregiudiziale, il giudice deve verificare i presupposti per la sospensione del processo prima di attribuire efficacia riflessa alla pronuncia pregiudiziale.
- L’efficacia del giudicato ex art. 2909 c.c. presuppone, in linea di principio, il passaggio in giudicato della decisione; una pronuncia ancora impugnabile non può essere trattata come giudicato definitivo.
- In materia tributaria, l’annullamento di un atto presupposto non consente automaticamente di definire il giudizio sull’atto conseguenziale quando la decisione sul presupposto non è definitiva e sia ancora possibile il suo travolgimento in sede di impugnazione.
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