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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14502/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Condominio Pegaso aveva convenuto in giudizio gli ex soci delle società appaltatrici e il direttore dei lavori per il risarcimento dei danni derivanti da gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c. Il Tribunale di Rimini aveva imputato quote di responsabilità alla MCG (e ai suoi ex soci) e al direttore dei lavori Amati, con diritto di regresso del direttore verso gli ex soci della MCG. In appello Amati chiedeva la riduzione della sua responsabilità (escludendone la solidarietà) e il Condominio chiedeva estensione della condanna agli ex soci della MCG; i ricorrenti in Cassazione contestavano vari profili di motivazione, di applicazione del vincolo di solidarietà e di suddivisione dell'obbligazione. Gli ex soci della MCG hanno proposto ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, che la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. (12/02/2009) era stata indirizzata solo alla MEI Costruzioni S.r.l. e non alla MCG, per cui doveva operare la decadenza nei confronti della MCG. La Corte di Cassazione ha esaminato i profili processuali e di diritto sostanziale, rigettando molte censure dei condòmini ma accogliendo il motivo incidentale relativo alla decadenza/denuncia ai sensi dell'art. 1669 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dei condomini e il primo motivo del ricorso incidentale, ma ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale (degli ex soci MCG) relativo alla decadenza prevista dall'art. 1669 c.c. per mancata denuncia nei confronti della specifica società appaltatrice. Ne è conseguito l'annullamento parziale (cassazione) della sentenza di appello e il rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione perché decida secondo il principio di diritto stabilito: la denuncia ex art. 1669 c.c. deve essere inoltrata entro un anno dalla scoperta nei confronti di ciascun appaltatore che si presume abbia concorso alla causazione dei difetti; la sovrapposizione delle compagini sociali non consente di estendere automaticamente la denuncia da una società all'altra. La Corte ha inoltre confermato che, quando i difetti dipendono da distinte azioni/omissioni che hanno prodotto eventi dannosi separati, la responsabilità è attribuita ai singoli autori per i rispettivi eventi e non necessariamente in regime di solidarietà. La causa è rinviata per ulteriore giudizio; la Cassazione ha altresì disposto che le spese di Cassazione siano regolate e ha rilevato l'obbligo dei ricorrenti principali di un ulteriore versamento contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c. (rovina e difetti di cose immobili)

    “In tema di rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c., la necessità che la denuncia sia inoltrata entro un anno dalla scoperta, a pena di decadenza dell'azione risarcitoria, riguarda ogni singolo appaltatore che abbia in tesi concorso alla causazione della rovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti, non rilevando che le compagini sociali delle diverse società appaltatrici siano composte dagli stessi soci.”

    La Corte ha interpretato l'art.1669 nel senso che il termine decadenziale per la denuncia è personale e riferito a ciascun appaltatore: la denuncia indirizzata a una società non si estende automaticamente ad altra società distinta anche se con compagine sociale sovrapponibile

  • art. 2055 c.c. (regressi tra condebitori solidali)

    Richiamato per chiarire i limiti e la natura del vincolo di solidarietà: la solidarietà tra appaltatore e direttore dei lavori si configura solo se le loro inadempienze hanno concorso in modo efficiente alla produzione del medesimo evento dannoso

  • art. 1292 c.c. (obblighi del debitore verso più creditori / riferimento alla solidarietà)

    Usato in combinato con l'art.2055 per affermare che la solidarietà può sussistere quando è configurabile un unico evento dannoso causato in concorso

  • art. 1310 c.c. (effetti dell'atto compiuto da un coerede o coobbligato)

    Richiamato per discutere l'eventuale estensione degli effetti di un atto interruttivo a terzi: la Corte ha osservato che il principio di estensibilità utilizzato per la prescrizione non può essere trasposto alla decadenza di cui all'art.1669

  • art. 167 c.p.c. (termini e decadenze processuali)

    Richiamato nel contesto delle eccezioni processuali e della tempestività delle difese e delle eccezioni sollevate in primo grado e in gravame

  • art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. (motivazione della sentenza)

    A fronte delle censure, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza di merito quando essa illustra le risultanze peritali e il percorso logico-giuridico adottato

  • art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione)

    Norma procedurale che disciplina i motivi che possono essere dedotti in Cassazione; la Corte ha valutato la compatibilità dei motivi dedotti (es. violazione di legge, vizio di motivazione, omesso esame di fatto decisivo)

  • art. 1176 c.c. (diligenza del professionista)

    Richiamato rispetto all'obbligo di diligenza del direttore dei lavori: la Corte ha confermato gli standard di vigilantia professionale ma ha escluso la responsabilità se le risultanze tecniche attribuiscono il difetto esclusivamente all'appaltatore

  • art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

    Richiamata in relazione al divieto di estendere meccanismi tipici della prescrizione (es. estensione degli effetti) all'istituto della decadenza

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)

    La Corte ha disposto l'obbligo per i ricorrenti principali di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato per cassazione

Massime di principio

  • La denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. è soggetta a decadenza personale: va effettuata entro un anno dalla scoperta nei confronti di ciascun appaltatore ritenuto responsabile; non può essere automaticamente estesa ad altra società distinta, anche se con soci sovrapponibili
  • Il vincolo di solidarietà tra appaltatore e direttore dei lavori sussiste solo se le rispettive azioni od omissioni hanno concorso in modo efficiente alla produzione di un unico evento dannoso; se i vizi derivano da fatti distinti, la responsabilità può essere attribuita separatamente
  • La qualificazione dell'atto di chiamata del terzo (chiamata in garanzia impropria vs chiamata del terzo responsabile) va valutata in base alla finalità concreta del chiamante: se il chiamante contesta la propria legittimazione e indica il terzo come unico responsabile, può operare l'estensione automatica della domanda al terzo
  • La prova per distinguere eventi dannosi unici o distinti passa spesso attraverso consulenze tecniche: il giudice di merito può fondare la sua decisione sulle risultanze peritali purché le motivazioni rendano conto del percorso logico-giuridico
  • La differenza tra prescrizione ed istituto della decadenza è rilevante in tema di effetti degli atti interruttivi: regole e possibili estensioni valide per la prescrizione non si trasferiscono automaticamente alla decadenza
  • In fase di contenzioso, per evitare decadenze, è essenziale notificare tempestivamente la denuncia dei vizi a tutti i soggetti che abbiano potuto concorrere nella realizzazione dell'opera (singoli appaltatori), individuando correttamente la persona giuridica destinataria

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