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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17748/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente era stato raggiunto da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1997, in quanto titolare di redditi da partecipazione in una società in accomandita semplice a sua volta accertata per operazioni soggettivamente inesistenti. Dopo un primo contenzioso con sentenza d’appello cassata con rinvio per motivazione carente, il giudice di rinvio aveva rigettato le ragioni del contribuente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 383 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non poteva dichiarare inammissibile l’appello per asserita mancanza di specificità dei motivi, perché doveva attenersi al principio di diritto fissato nel giudizio rescindente; 2) violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci nei giudizi tributari concernenti redditi imputati per trasparenza, lamentando che il processo si era svolto solo nei confronti del socio e non anche della società e dell’altro socio; 3) omessa motivazione, per mancato confronto con le specifiche censure d’appello riprodotte nel ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che nel giudizio di rinvio il giudice di merito non può dichiarare l’inammissibilità dell’appello per ragioni non poste a base della precedente cassazione e deve invece uniformarsi al principio di diritto già enunciato, riesaminando ex novo le questioni rimaste impregiudicate entro i limiti del giudizio di rinvio. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che, in questa fase successiva alla cassazione, non può essere eccepita né rilevata d’ufficio la mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio originario se la questione non è stata dedotta e rilevata nel precedente giudizio di legittimità; il contraddittorio resta quindi cristallizzato alle parti presenti nel giudizio di cassazione precedente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stato usato come parametro per dedurre la violazione degli artt. 383 c.p.c., 111 c.p.c. e 14 d.lgs. 546/1992.

  • art. 383 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte e non può introdurre una nuova ragione di inammissibilità dell’appello non rilevata in cassazione.

  • art. 111 c.p.c.

    violazione del litisconsorzio necessario

    Richiamato dal ricorrente per censurare la regolarità del contraddittorio.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    litisconsorzio necessario

    Nelle liti tributarie relative a redditi di società di persone e soci, il ricorso riguarda inscindibilmente società e soci e richiede l’integrazione del contraddittorio, ma tale vizio non può essere fatto valere nel rinvio se non dedotto prima in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Parametro del terzo motivo, dichiarato assorbito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del vizio di motivazione e del giusto processo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917

    Serve a fondare l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e la loro automatica imputazione ai soci.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per chiarire il tema del litisconsorzio originario e la regola di cristallizzazione del contraddittorio nel giudizio successivo al rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può introdurre ex novo cause di inammissibilità del gravame non esaminate nel precedente giudizio di legittimità.
  • Il giudizio di rinvio costituisce una fase autonoma ma delimitata dalla sentenza rescindente: il giudice deve riesaminare le questioni rimaste impregiudicate senza poter rimettere in discussione gli antecedenti logici e giuridici già coperti dal dictum di cassazione.
  • Nelle controversie tributarie sui redditi imputati per trasparenza a società di persone e soci, il litisconsorzio necessario originario impone, in via generale, la partecipazione di società e tutti i soci; tuttavia, se la questione non è stata fatta valere nel precedente giudizio di cassazione, nel rinvio il contraddittorio resta cristallizzato alle parti già presenti in sede di legittimità.
  • Il vizio di omessa motivazione resta assorbito quando l’accoglimento di un motivo di ricorso impone già la cassazione della sentenza impugnata e il rinnovo del giudizio di merito entro i limiti segnati dalla Corte.
  • Nei giudizi successivi a cassazione con rinvio, le nullità relative al contraddittorio non dedotte tempestivamente nel giudizio di legittimità non possono essere riaperte per la prima volta nel rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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