Cassazione Penale, Ordinanza n. 00444/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per aver svolto, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore abusivo, dopo essere già stato sanzionato per la medesima violazione con verbale del 2 marzo 2019; il fatto era stato accertato il 3 novembre 2019. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge quanto alla prova dell'effettivo svolgimento dell'attività contestata; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento dello stato di necessità, assumendo che l'imputato fosse privo di alternative lecite di guadagno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che i giudici di merito avevano correttamente valorizzato gli accertamenti della polizia municipale, secondo cui l'imputato era stato visto indicare a un automobilista il luogo in cui parcheggiare e ricevere un compenso, svolgendo l'attività in modo abusivo; inoltre era già stato sanzionato in precedenza per la stessa condotta. Ha reputato generico e attinente al merito il secondo motivo, perché la sentenza impugnata aveva motivatamente escluso l'art. 131-bis c.p. per non particolare tenuità dell'offesa e per l'abitualità della condotta. Ha giudicato parimenti privo di specificità il terzo motivo sullo stato di necessità. In conseguenza dell'inammissibilità, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, cod. strada
integra la fattispecie sanzionata per l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore senza autorizzazione, con rilevanza della reiterazione dopo precedente contestazione definitiva
non applicabile quando il giudice di merito esclude motivatamente la particolare tenuità dell'offesa e ravvisa l'abitualità della condotta
norma richiamata come base dell'illecito relativo all'attività di parcheggiatore abusivo
fondamento della condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla prova è inammissibile o manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia fondato la responsabilità su un accertamento fattuale puntuale, coerente e logicamente motivato, non essendo consentita una mera rivalutazione del merito.
- L'attività di parcheggiatore abusivo può ritenersi integrata quando sia accertato che il soggetto indica materialmente a un automobilista il luogo in cui parcheggiare e riceve un compenso, in assenza di autorizzazione.
- La reiterazione della medesima condotta dopo una precedente contestazione definitiva è elemento significativo per escludere la particolare tenuità del fatto e per connotare l'abitualità della condotta ai fini dell'art. 131-bis c.p.
- La doglianza sullo stato di necessità deve essere specifica e supportata da allegazioni concrete; una mera affermazione della mancanza di alternative lecite di guadagno è insufficiente in cassazione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile senza che vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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