Cassazione Civile, Ordinanza n. 30125/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione con cui l'Ufficio recuperava l'imposta di registro per le annualità 2009-2010 in relazione a un contratto di sublocazione avente ad oggetto un immobile sito in Roma. La società contribuente aveva impugnato gli avvisi, ma la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale, secondo la ricostruzione della pronuncia di legittimità, aveva respinto l'appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, deducendo motivazione contraddittoria e illogica; (2) violazione dell'art. 35, comma 10-quinquies, d.l. 223/2006, sostenendo l'applicabilità della nuova disciplina fiscale anche ai contratti già stipulati alla data del 4 luglio 2006, purché ancora in corso di esecuzione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente/contraddittoria e da irriducibile contrasto tra le premesse argomentative, le conclusioni e il dispositivo, tanto da rendere impossibile comprendere l'iter logico-giuridico seguito. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione concisa ma intelligibile, con esposizione delle ragioni in fatto e in diritto; la sua mancanza, apparenza o contraddittorietà radicale integra nullità
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il vizio processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o radicalmente contraddittoria
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro evocato per la censura di violazione di legge sostanziale, rimasto assorbito
art. 35, comma 10-bis, d.l. 223/2006
richiamato come base del recupero d'imposta di registro in relazione alla sublocazione di immobile strumentale
art. 35, comma 10-quinquies, d.l. 223/2006
norma invocata per sostenere l'applicabilità delle nuove regole fiscali anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore, se ancora in esecuzione
l'obbligo di indicare i motivi della decisione è presidiato, quale regola generale, dalla previsione sulla struttura della sentenza
art. 111 Cost.
la motivazione della decisione costituisce presidio costituzionale del giusto processo
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente o presenti un contrasto irriducibile tra premesse e conclusioni, tale da impedire di ricostruire il percorso logico-giuridico del decisum.
- La motivazione non è censurabile in cassazione per semplice insufficienza o non condivisibilità: il sindacato di legittimità riguarda solo le anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- Ai fini della validità della sentenza, il giudice deve chiarire su quali ragioni di fatto e di diritto fonda la decisione e rendere intellegibile il dispositivo rispetto alla motivazione; in caso contrario, la decisione è cassata con rinvio.
- Quando il primo motivo, attinente alla nullità della sentenza per vizio motivazionale radicale, è fondato, resta assorbito l'esame dei motivi che investono il merito sostanziale della pretesa tributaria.
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