Cassazione Civile, Ordinanza n. 32874/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto tra due notai relativo alla cessione di beni mobili presenti nello studio notarile sito in Sant'Elpidio a Mare, in occasione del trasferimento del precedente titolare della sede. Il notaio creditore sosteneva di aver venduto all'altro notaio vari beni mobili, emettendo fattura per un prezzo complessivo di euro 34.024,56, di cui una parte già versata e un residuo ancora dovuto; otteneva quindi decreto ingiuntivo per il saldo. L'opposto proponeva opposizione, negando l'acquisto di alcuni beni indicati nel credito e formulando anche domanda riconvenzionale. Il tribunale rigettava l'opposizione ritenendo provata, sulla base di testimonianze e della circostanza dell'uso dei beni da parte dell'opponente, l'esistenza della compravendita e del prezzo. La corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione assente o contraddittoria e violazione degli artt. 132, 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avesse spiegato l'attendibilità delle testimonianze; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse attribuito valore probatorio al mero possesso/detenzione dei beni derivante dalla locazione, confondendolo con il possesso uti dominus e quindi invertendo o mal governando l'onere della prova; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., assumendo che non fossero stati valutati un fax del locatore del 24 agosto 2011 e una missiva del 30 gennaio 2010, che avrebbero mostrato l'esercizio del diritto di ritenzione ex art. 9 del contratto di locazione e quindi la proprietà/assetto dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura sulla motivazione non riguardava un effettivo difetto del requisito minimo di motivazione ex art. 132 c.p.c., ma una diversa lettura della rilevanza delle prove testimoniali e, in parte, si fondava su elementi estranei al testo della sentenza o addirittura sull'omessa pronuncia su motivi di appello, profilo da semmai veicolare come error in procedendo ex art. 112 c.p.c. e con ricorso specifico. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era articolata secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità: non risultava l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti, ma solo una critica al modo di apprezzare le prove, non sindacabile come violazione di legge; analogamente, la doglianza ex art. 2697 c.c. non era proposta nei termini corretti. Inoltre, il motivo colpiva solo una parte della motivazione senza confrontarsi con l'intero ragionamento decisorio, che aveva valorizzato la presa in consegna e l'uso dei beni nello studio. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del materiale documentale, preclusa in cassazione, e perché, essendovi doppia conforme tra primo e secondo grado, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. era precluso; inoltre mancava la necessaria specificità del ricorso quanto alla localizzazione e alla deduzione dei fatti nei precedenti gradi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiama il rito camerale in cassazione per la trattazione del ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione rilevante deve emergere dal testo della sentenza; non è consentita una verifica extratestuale sulle risultanze di causa.
la doglianza di omessa pronuncia su un motivo di appello, se correttamente prospettata, integra error in procedendo e richiede specifiche deduzioni sul fatto processuale omesso.
è violato solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando valuta diversamente le prove offerte.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o si discosta dal prudente apprezzamento in modo giuridicamente errato; non è censurabile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
la sua violazione va dedotta in termini di errata ripartizione dell'onere probatorio, non come critica alla valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro per i vizi processuali, inclusa l'omessa pronuncia, ma richiede specificità della censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato in cassazione sul fatto decisivo è nei limiti stretti del vizio di omesso esame, non della rivalutazione delle prove; in presenza di doppia conforme è precluso nei casi previsti.
l'errore percettivo o di fatto risultante dal contenuto della sentenza, quando la censura si fonda su un contenuto processuale asseritamente travisato, può richiedere la via della revocazione.
il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, consentendo di comprendere oggetto della controversia, critiche e collocazione degli atti rilevanti.
la doppia conforme preclude il ricorso per cassazione per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti previsti dal sistema.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 9 del contratto di locazione
era richiamato dal ricorrente per sostenere che il locatore avesse esercitato il diritto di ritenzione sui beni, ma la Corte non ne ha tratto conseguenze utili al ricorso.
Massime di principio
- La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è ammissibile solo se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato; non può fondarsi su una diversa lettura degli atti o su elementi estranei alla sentenza.
- La deduzione di omessa pronuncia deve individuare con precisione il fatto processuale o il motivo non esaminato; se il giudice di merito ha in realtà ritenuto la questione irrilevante o assorbita, non ricorre automaticamente il vizio di cui all'art. 112 c.p.c.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere trasformata in un terzo grado di merito: è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti oppure attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia invertito la regola di riparto dell'onere della prova; non basta lamentare che le prove siano state mal apprezzate.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente la rivalutazione del materiale probatorio e, in presenza di sentenze conformi di primo e secondo grado, può essere precluso dalla disciplina della doppia conforme.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare un rigoroso canone di specificità e autosufficienza: devono essere indicati con chiarezza i fatti controversi, le deduzioni svolte nei gradi di merito e la collocazione degli atti rilevanti nel fascicolo.
- In sede di legittimità il giudice non può essere sollecitato a sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata supera il minimo costituzionale e non presenta errori di diritto nel governo delle prove.
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