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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33772/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione riqualificando, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, un atto formalmente stipulato come contratto di affitto tra una società proprietaria del fondo e una società utilizzatrice come contratto costitutivo di diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, con conseguente recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Le società avevano impugnato l'atto per difetto di motivazione e per insussistenza dei presupposti della riqualificazione, ottenendo accoglimento nei due gradi di merito. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., sostenendo che le clausole del contratto si discostavano dallo schema tipico dell'affitto/locazione per via dell'attribuzione dello ius aedificandi sull'area, dell'obbligo di manutenzione straordinaria in capo all'affittuaria e dell'acquisto finale degli impianti da parte della proprietaria, elementi che avrebbero imposto, anche in chiave antielusiva, la qualificazione del negozio come concessione di superficie.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la CTR, qualificando il rapporto come affitto, aveva svolto un accertamento di fatto sulla volontà negoziale delle parti rientrante nei suoi poteri istituzionali e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo, profili non ravvisati nel caso. Ha inoltre escluso che nella sentenza impugnata vi fosse violazione di legge sostanziale nel procedimento ermeneutico seguito per qualificare il contratto. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità per la novità della questione e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    la norma non consente, nel caso esaminato, di sovvertire l'accertamento di merito sulla volontà negoziale quando il giudice di merito abbia qualificato il contratto secondo il suo effettivo contenuto; non emerge una violazione di legge sostanziale nel procedimento di qualificazione adottato dalla CTR

  • art. 952 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi della superficie

  • art. 953 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi della superficie

  • art. 1571 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi della locazione/affitto

  • art. 1576 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi della locazione/affitto

  • art. 1587 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi della locazione/affitto

  • art. 1590 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi della locazione/affitto

  • art. 1615 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi della locazione/affitto

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge era dedotto come parametro del ricorso, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata una reale violazione di norme sostanziali

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sull'accertamento della volontà negoziale è ammesso solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di fatto decisivo, non ravvisati nel caso

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per le memorie difensive depositate prima dell'adunanza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica di un contratto compiuta dal giudice di merito, quando sia il risultato dell'accertamento della volontà effettiva delle parti, è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo, non come semplice violazione di legge.
  • L'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nel caso concreto, non consente di ribaltare la qualificazione del negozio operata in fatto dal giudice di merito se non emerge un errore di diritto nel procedimento ermeneutico adottato.
  • Le clausole contrattuali che si discostano dallo schema tipico di un contratto non bastano, da sole, a imporne la riqualificazione in un diverso tipo negoziale quando il giudice di merito abbia motivatamente ricondotto il rapporto al tipo dichiarato dalle parti.
  • La mera evocazione di intenti elusivi non è sufficiente, in sede di legittimità, se non si dimostra che la sentenza impugnata abbia violato i canoni di interpretazione o abbia omesso l'esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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