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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34594/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la misura di detenzione domiciliare (concessa ex art.16 nonies D.L. 8/1991 conv. L.82/1991) per presunta evasione: il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente continuasse ad allontanarsi da casa per recarsi al lavoro nonostante fosse stato licenziato e non avesse informato l'autorità. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto insufficiente istruttoria e motivazione, osservando che la revoca si fonda unicamente su una annotazione dei Carabinieri riferente una telefonata del datore di lavoro, senza verifiche sul luogo di lavoro, senza acquisizione di lettera di licenziamento o modifiche nei registri del Centro per l'impiego; inoltre il datore avrebbe contattato i Carabinieri per screzi interni. In sede di cancelleria sono stati prodotti atti integrativi (diffida del datore per pagamenti arretrati). Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

La decisione

Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che il Tribunale di Sorveglianza non ha effettuato la necessaria verifica incidentale e motivazione puntuale circa la sussistenza della violazione contestata (evasione per mancata comunicazione del licenziamento). La decisione impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, con la precisazione che il Tribunale deve procedere ad una valutazione effettiva e motivata, verificando le fonti di prova e i comportamenti anteriori e successivi del condannato.

Norme richiamate

  • art.16 nonies D.L. 8/1991 conv. L. 82/1991

    Disciplina la concessione della detenzione domiciliare richiamando l'art.47 ter ord. pen.; prevede la possibilità di sospensione cautelativa da parte del magistrato di sorveglianza e l'investimento del Tribunale per le determinazioni definitive, che devono essere adottate entro 30 giorni dalla ricezione degli atti.

  • art.47 ter ord. pen.

    Richiamato per le regole procedurali sulle misure alternative: il Tribunale è tenuto a compiere una verifica ampia ed effettiva sulle condizioni di mantenimento della misura alternativa e sulle eventuali violazioni contestate.

  • art.385 cod. pen.

    Indica la fattispecie di evasione contestata come base delle violazioni che hanno portato alla sospensione della misura; la valutazione della sua sussistenza richiede accertamento incidentale e motivazione specifica.

  • Giurisprudenza citata (Sez.1, n.3768 del 26/11/2019, dep. 2020, "Americo", Rv.278183 - 01)

    Affermata la necessità che il Tribunale di Sorveglianza proceda ad una verifica effettiva e motivata (non mera convalida) delle sospensioni cautelative disposte dal magistrato di sorveglianza, con valutazione puntuale delle violazioni contestate e del comportamento del condannato.

Massime di principio

  • La revoca di una misura alternativa per presunta evasione richiede una verifica incidentale e motivata da parte del Tribunale: non è sufficiente basarsi su una sola annotazione di terzi senza ulteriori accertamenti.
  • Se la valutazione si fonda su dichiarazioni del datore di lavoro o annotazioni delle forze dell'ordine, il Tribunale deve acquisire o verificare documenti probatori (lettera di licenziamento, comunicazioni al Centro per l'impiego, attestazioni del luogo di lavoro) o effettuare accertamenti diretti.
  • La sospensione cautelativa disposta dal magistrato di sorveglianza deve essere seguita da una decisione del Tribunale entro 30 giorni; tale decisione richiede una motivazione puntuale e una valutazione complessiva dei comportamenti anteriori e successivi del condannato.
  • In mancanza di motivazione adeguata o di istruttoria sufficiente, il ricorso dell'interessato sarà presumibilmente accolto e il provvedimento annullato con rinvio per nuovo giudizio.
  • Per la difesa, è strategico produrre tempestivamente documentazione probatoria (buste paga, comunicazioni di licenziamento o di prosecuzione del rapporto, attestazioni di presenza sul luogo di lavoro, diffide, dichiarazioni testimoniali) e contestare formalmente le fonti informali (annotazioni) per costringere il Tribunale a compiere accertamenti concreti.
  • Per l'autorità giudicante e le forze dell'ordine, è necessario adottare prassi di verifica più rigorose prima di segnalare violazioni che possono comportare la perdita di misure alternative.

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