Cassazione Penale, Sentenza n. 34555/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza con unico motivo denunciando vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) per presunta mancanza, contraddittorietà e travisamento della prova. In sostanza rilevava che le dichiarazioni su cui il Tribunale si fondava provenivano da sommarie informazioni non confermate in dibattimento, che la persona offesa aveva reso versioni discordanti sulle modalità delle telefonate (risposta vs mancata risposta), che non era stata prodotta alcuna prova documentale delle chiamate contestate e che il Tribunale aveva impropriamente attribuito l'utenza a terzi senza adeguati accertamenti. Inoltre contestava che la sentenza avesse fatto riferimento a minacce non presenti nel capo d'imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte relativa alla doglianza di merito sulla valutazione delle prove, ritenendo la motivazione del Tribunale esaustiva e incensurabile in sede di legittimità. Tuttavia ha rilevato d'ufficio un'illegalità della pena: il Tribunale aveva applicato la recidiva per computo della pena nonostante la modifica normativa introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge ex Cirielli) che esclude l'aumento per recidiva quando si tratta di contravvenzioni; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla recidiva, escluso la recidiva dal calcolo della pena e ha proceduto a rideterminare direttamente la sanzione in euro 344,00 di ammenda (in luogo degli euro 516,00 originariamente inflitti). Per il resto la condanna per l'art. 660 c.p., la liquidazione dei danni in separata sede e le spese in favore della parte civile sono state confermate; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
Norma contestata al ricorrente (molestia o disturbo alle persone mediante telefono); la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata per il motivo di cassazione (vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza che si limitava a riesporre valutazioni critiche di merito senza contestare specificamente la motivazione di merito
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al requisito di specificità della motivazione; la Corte ha applicato i principi sulla valutazione delle prove e la adeguatezza della motivazione
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva; la Corte ha interpretato che, dopo la L. n. 251/2005, l'aumento per recidiva è applicabile solo quando si tratta di recidiva tra delitti non colposi e non può essere utilizzata per aumentare la pena in presenza di una contravvenzione
Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. L. ex Cirielli)
Ha modificato la disciplina della recidiva rendendola non operativa per le contravvenzioni; la Corte l'ha ritenuta norma sostanziale più favorevole e quindi applicabile
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; il Tribunale le aveva riconosciute ma le aveva bilanciate con la recidiva, impedendo una più ampia riduzione della pena
art. 619 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di rideterminare la pena in caso di annullamento per motivi riguardanti la pena; la Corte ha esercitato questo potere per rettificare la sanzione eliminando l'effetto della recidiva
Massime di principio
- Le valutazioni di attendibilità delle testimonianze e la ricostruzione dei fatti compiute dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo che emergano incoerenze, contraddizioni o carenze logiche evidenti nella motivazione
- La circostanza che dichiarazioni rese in fase di indagine non siano integralmente riconfermate in dibattimento non comporta automaticamente l'annullamento della decisione se il giudice di merito ha motivato in modo coerente la propria scelta di credibilità
- Dopo la L. n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli) l'aumento di pena per recidiva non può essere applicato per reati contravvenzionali; l'illegalità della pena per errata applicazione della recidiva è rilevabile d'ufficio in Cassazione
- La mancanza di documentazione (es. tabulati telefonici) non esclude a priori una condanna quando vi sono dichiarazioni ritenute credibili e coerenti; tuttavia è sempre consigliabile acquisire elementi oggettivi (tabulati, registrazioni) per rafforzare la prova
- Qualora la Corte di merito bilanci aggravanti e attenuanti, la parte che impugna deve specificamente argomentare perché la valutazione è illogica o contraddittoria, non limitandosi a prospettare una lettura alternativa dei fatti
- Se la pena è illegale per ragioni 'in radice' rispetto al vigente assetto normativo, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e, se possibile, rideterminare la pena direttamente
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