Cassazione Penale, Sentenza n. 34552/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per tentato omicidio (uso di una roncola per colpire la testa della vittima). Il ricorso chiedeva la riformulazione della qualificazione giuridica del fatto in lesioni, sostenendo il difetto di univocità della condotta e l'assenza dell'animus necandi: il colpo sarebbe stato inferto con il lato di piatto della roncola e con scarsa energia per l'età avanzata e il tremore della mano dell'imputato; inoltre il giudice di primo grado aveva escluso un secondo fendente, per cui la difesa deduceva che non sussisterebbe la volontà omicida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse di natura fattuale e riproduttiva delle censure già proposte in appello, e che, in presenza di un doppio conforme, il sindacato di legittimità sia limitato alla verifica della completezza della valutazione probatoria e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. I giudici hanno confermato la correttezza delle motivazioni dei giudici di merito, che hanno ritenuto adeguata la condotta offensiva a produrre un esito letale per la natura del mezzo, la sede della lesione (testa) e la distanza ravvicinata; hanno inoltre valutato congruamente i pareri tecnici contrastanti e ritenuto che l'unico fendente giunto a destinazione fosse sufficiente per configurare il tentativo di omicidio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
porto in luogo pubblico della roncola utilizzata per l'offesa alla persona
La corte ha dichiarato la prescrizione per questo reato ai fini del ricalcolo della pena; la norma riguarda il porto in luogo pubblico dell'arma impiegata.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Le censure dedotte in cassazione sono state prospettate ai sensi di queste lettere (vizi di qualificazione giuridica e vizio di motivazione dedotto come erronea valutazione della prova). La Corte ha ritenuto tuttavia che il ricorso fosse essenzialmente di natura fattuale e quindi inammissibile nei limiti del sindacato di legittimità.
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che ricorra assenza di colpa; applicata dalla Corte nella sentenza.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende non può essere disposta solo se non sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Cass. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Giurisprudenza richiamata per il principio che nelle ipotesi di doppio conforme la motivazione delle sentenze di merito forma un corpo unitario e che il sindacato in sede di legittimità è limitato.
Cass. Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022 (Rusu)
Giurisprudenza che individua i criteri per distinguere lesione personale e tentato omicidio: atteggiamento psicologico dell'agente, potenzialità dell'azione lesiva desumibile dalla sede della lesione, dall'idoneità dell'arma e dalle modalità dell'atto.
Massime di principio
- Se la sentenza di merito è "doppio conforme" (uguale esito in entrambi i gradi), la Cassazione opera un controllo limitato: verifica la completezza della valutazione probatoria e l'eventuale manifesto travisamento delle prove, ma non riesamina i fatti.
- La qualificazione tra lesioni e tentato omicidio si basa su elementi concreti: zona colpita, arma utilizzata, modalità dell'offesa, distanza e idoneità dell'azione a produrre esito letale; un unico colpo idoneo può integrare il tentativo di omicidio anche in assenza di ulteriori fendenti.
- Contrasti tra perizie tecniche rientrano nella valutazione del merito: la Corte di legittimità tende ad accettare la scelta motivata del giudice di merito se questa appare logica, coerente e fondata sul complesso delle risultanze.
- Fattori personali dell'agente (età, tremori) non escludono automaticamente il dolo omicida se gli elementi oggettivi (arma, sede della ferita, modalità) indicano la potenzialità letale dell'azione.
- In cassazione le censure di carattere essenzialmente probatorio o ricostruzione alternativa dei fatti sono frequentemente dichiarate inammissibili; conviene concentrare in questa sede questioni di diritto o vizi formali/procedurali più netti.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto, è utile dimostrare con chiarezza e con elementi probatori concreti che l'azione non aveva idoneità a provocare la morte (es. perizia univoca sul meccanismo della lesione), altrimenti la qualificazione per tentato omicidio può essere confermata.
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