Cassazione Penale, Sentenza n. 34557/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stan Ionel era stato condannato per la violazione dell'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (inosservanza del foglio di via obbligatorio) perché ritenuto tornato a Torino nonostante il provvedimento che gli vietava il ritorno nella città per due anni. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo: (1) l'insussistenza dei presupposti del reato perché il provvedimento amministrativo contestato ometteva l'ordine di rientrare nel luogo di residenza o domicilio (ordinarily necessario insieme al divieto di ritorno); (2) la mancata disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo e carenza di motivazione nella ricostruzione della sua pericolosità ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione (rilevando che non era persona che abitualmente vive dei proventi di attività delittuosa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato l'orientamento secondo cui il foglio di via obbligatorio deve contenere entrambe le prescrizioni congiunte: l'ordine di rientrare nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel comune di allontanamento. La carenza di una di queste prescrizioni determina l'illegittimità e la nullità strutturale del provvedimento amministrativo; il giudice penale è quindi tenuto a disapplicarlo perché difforme dalla fattispecie tipica. Di conseguenza è stata dichiarata l'insussistenza del fatto contestato e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
comma 3 (violazione delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio)
La fattispecie penale richiede l'inosservanza di un provvedimento che, secondo la corretta lettura normativa e letterale, presuppone la contemporanea pronuncia dell'ordine di rientro al luogo di residenza e del divieto di ritorno nel comune interessato
art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
testo che disciplina il rimpatrio con foglio di via obbligatorio
Stabilità del contenuto del provvedimento amministrativo: il rimpatrio con foglio di via obbligatorio è disciplinato imponendo sia il rimando al luogo di residenza sia il divieto di ritorno, requisiti congiunti per la legittimità dell'atto
art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
definizione delle categorie di soggetti ricollegabili alle misure di prevenzione
La valutazione della pericolosità ai fini dell'adozione del foglio di via deve essere motivata e riferita alle categorie previste dall'articolo
art. 21-septies legge n. 241/1990
principi sul procedimento amministrativo
La mancanza di uno degli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo rilevante può comportare nullità strutturale dell'atto
art. 21-octies legge n. 241/1990
parametri per l'accertamento di annullabilità per difetto di motivazione, incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere
Il giudice penale può sindacare l'atto amministrativo anche con riguardo a questi profili ai fini di accertare vizi idonei a far venir meno il presupposto del reato
art. 606 cod. proc. pen.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione, qui richiamate in relazione a violazione di legge e vizi della motivazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiesta di sintesi nella motivazione del ricorso
Norma procedurale che disciplina la sintetizzazione dei motivi nel ricorso per cassazione, applicata in sede di esame del ricorso
Massime di principio
- Per integrare il reato previsto dall'art. 76 d.lgs. 159/2011 è necessario che l'atto amministrativo antecedente (foglio di via obbligatorio) sia conforme allo schema legale: deve indicare sia l'ordine di rientrare nel luogo di residenza sia il divieto di ritornare nel comune; la mancanza di una di queste prescrizioni può determinare la nullità dell'atto e l'insussistenza del reato
- Il giudice penale ha il potere-dovere di sindacare la legittimità formale e sostanziale del provvedimento amministrativo quando la sua liceità costituisce presupposto del fatto-reato; può disapplicare atti amministrativi difformi dal paradigma legale
- Esiste un orientamento giurisprudenziale difforme che ritiene che il divieto di ritorno, anche senza l'esplicito ordine di rientro, possa essere sufficiente; tuttavia l'orientamento prevalente e più recente richiede entrambe le prescrizioni congiunte
- In una situazione analoga la difesa dovrebbe verificare testualmente il contenuto del provvedimento amministrativo e contestarne la mancanza di requisiti essenziali, chiedendo la disapplicazione e valorizzando l'eventuale nullità strutturale dell'atto
- Per l'amministrazione e gli organi procedenti: quando si emette un foglio di via obbligatorio, occorre cura redazionale per inserire entrambe le prescrizioni richieste dalla norma e motivare congruamente il giudizio di pericolosità
- In sede di istruttoria penale, la prova della presenza del soggetto nel territorio vietato non è sufficiente se manca l'atto amministrativo valido che costituisce il presupposto della fattispecie; prima di affermare la responsabilità penale va quindi accertata la regolarità dell'atto preventivo
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