Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34551/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato l'appello cautelare contro il rifiuto del GIP di restituire somme depositate su conti correnti intestati alla ricorrente ma ritenute nella disponibilità del marito, sul presupposto che a quest'ultimo era stata rilasciata una delega incondizionata ad operare e che vi erano versamenti e utilizzi riconducibili all'indagato; la ricorrente deduceva violazione di legge e travisamento dei fatti, sostenendo di essere in regime di separazione patrimoniale, di essere estranea al reato e che le somme derivavano dalla vendita di un suo immobile, pertanto di sua esclusiva proprietà

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale, pur aderendo a un orientamento garantista, abbia individuato elementi fattuali idonei a fondare la ragionevole probabilità della disponibilità delle somme da parte del marito: delega incondizionata con utilizzi concreti dei conti da parte dell'indagato (prelievi, versamenti, disposizioni), consistenti versamenti provenienti dalla società di cui l'indagato era amministratore e accrediti da conti cointestati, per oltre €235.000, importo superiore a quello sottoposto a sequestro. La Cassazione ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui fatti e sulla motivazione (art. 325 c.p.p. e art. 606 c.p.p.), ritenendo non ammissibili censure di merito non specificamente inquadrate come vizi di legge. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato quale riferimento procedurale per le richieste trasmesse dal Pubblico Ministero; non inciso nella decisione sostanziale della Corte ma menzionato nell'istruttoria

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione di violazione di legge dalla ricorrente (atto impugnatorio), ma la Corte non ha rilevato violazione di tale norma nella motivazione del giudice di merito

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Citato nel motivo di ricorso (riguarda reati tributari e misure patrimoniali correlate); la Corte non ha ritenuto che la sua interpretazione sia stata violata

  • artt. 42 e 47 Cost.

    Evocati dalla ricorrente in relazione a profili di diritto di proprietà e garanzie costituzionali; la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni tali da infirmare l'ordinanza impugnata

  • art. 322-ter (citato come norma sulla disponibilità ai fini del sequestro preventivo per confisca per equivalente)

    La giurisprudenza richiede che la disponibilità delle somme sia valutata sulla base della delega ad operare e di eventuali elementi fattuali aggiuntivi; nel caso in esame il Tribunale ha individuato tali elementi e la Corte ne ha condiviso la valutazione

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'ambito del ricorso per cassazione: quest'ultimo è ammissibile solo per violazione di legge e può dedurre l'inesistenza o mera apparenza della motivazione, non consentendo un sindacato di merito sui fatti

  • art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che la Corte non può sindacare la logica o il merito della motivazione se non in presenza di vizi di legge o di una motivazione del tutto carente o irragionevole

Massime di principio

  • La mera esistenza di una delega incondizionata ad operare su un conto intestato ad altri è un elemento rilevante ma non necessariamente sufficiente, di per sé, a dimostrare la piena disponibilità delle somme: occorrono elementi fattuali aggiuntivi che attestino la concreta libera utilizzabilità (prelievi, versamenti effettuati dall'indagato, trasferimenti da società riconducibili all'indagato, utilizzi continuativi).
  • Se chi chiede la restituzione invoca la provenienza personale delle somme (es. prezzo di vendita di un immobile), è necessario fornire prove specifiche e confrontare tale prova con gli ulteriori movimenti sul conto; affermazioni generiche non sono sufficienti a prevalere sul giudizio motivato del giudice cautelare.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione e sui fatti è molto limitato: il ricorso deve essere fondato su questioni di diritto e su vizi della motivazione in termini di mera apparenza o totale mancanza; non è ammesso un riesame libero delle prove.
  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il criterio giurisprudenziale prevalente valuta la disponibilità patrimoniale considerando sia atti formali (delega, intestazione dei conti) sia elementi fattuali concreti che indicano un uso effettivo delle risorse da parte dell'indagato.
  • Chi è in regime di separazione dei beni continua ad avere onere probatorio per dimostrare la esclusiva titolarità di somme sequestrate quando emergono flussi finanziari riconducibili all'indagato; la semplice affermazione dello stato patrimoniale non è decisiva senza riscontro probatorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.