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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34556/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava l'erronea motivazione della Corte territoriale che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato; la difesa sosteneva che la Corte non aveva considerato la concreta impossibilità materiale di "rientrare" nel luogo di residenza da parte di una persona priva di regolarizzazione demografica e che, secondo consolidata giurisprudenza, il foglio di via obbligatorio integra la fattispecie penale solo se contiene congiuntamente l'ordine di rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel comune oggetto dell'allontanamento, per cui avrebbe dovuto essere pronunciata l'assoluzione nel merito anziché la declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che, secondo un orientamento condiviso dalla Suprema Corte, il foglio di via obbligatorio richiede la duplice prescrizione (ordine di rimpatrio/rientro nel luogo di residenza e divieto di ritornare nel Comune). Nel caso concreto il provvedimento del Questore conteneva soltanto il divieto di ritornare nel Comune di San Severino Marche e non l'ordine di rimpatrio al luogo di residenza (indicato nel provvedimento come Grosseto); tale carenza determina la nullità strutturale del provvedimento amministrativo e, perciò, l'insussistenza del fatto contestato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Testo unico delle misure di prevenzione)

    art. 76, commi 2 e 3; art. 1; art. 2

    La Corte interpreta che il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio presuppone la simultanea presenza dell'ordine di rientro nel luogo di residenza e del divieto di ritornare nel Comune; la mancanza di uno dei due elementi determina la nullità dell'atto e l'insussistenza del reato previsto dall'art. 76, comma 3.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo)

    art. 21-octies; art. 21-septies

    I vizi dell'atto amministrativo (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) sono sindacabili anche dal giudice penale; la mancanza di un requisito essenziale può configurare nullità strutturale dell'atto ai sensi della disciplina sul procedimento amministrativo.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b); art. 173 disp. att.

    Richiamate in relazione ai motivi di ricorso (inosservanza o errata applicazione di norme penali e limiti della motivazione) e ai limiti di sintesi della esposizione del motivo nella motivazione del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio va interpretato, secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, come provvedimento che deve contenere congiuntamente l'ordine di rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune; l'assenza di una di queste prescrizioni rende il provvedimento illegittimo e potenzialmente nullo.
  • Il giudice penale ha pieno potere di sindacare la legittimità formale e sostanziale del provvedimento amministrativo che costituisce presupposto del reato; può quindi disapplicare l'atto amministrativo invalido e, se ne deriva, riconoscere l'insussistenza del fatto-reato.
  • Quando l'atto amministrativo è affetto da nullità strutturale (mancanza di un requisito essenziale), la via corretta non è la declaratoria di prescrizione del reato ma l'annullamento della condanna per insussistenza del fatto; la prescrizione non può sanare l'assenza dell'antecedente giuridico della fattispecie.
  • Nei casi in cui il provvedimento amministrativo contenga soltanto il divieto di ritorno (o soltanto l'ordine di rimpatrio), è opportuno sollevare tempestivamente l'eccezione di illegittimità/ nullità dell'atto per ottenere la disapplicazione anche in sede penale.
  • Esiste un contrasto giurisprudenziale: alcuni precedenti ritengono sufficiente anche la sola prescrizione del divieto di ritorno; tuttavia, l'orientamento cui si è uniformata la Corte in questa sentenza privilegia una lettura congiuntiva e formale della norma, e pertanto è preferibile fondare le impugnazioni sull'assenza dell'elemento mancante.
  • La concreta difficoltà materiale di rientro (es. irregolarità anagrafica) può costituire argomento di merito, ma non sostituisce la necessità formale che il provvedimento amministrativo contenga le prescrizioni richieste dalla legge; l'impugnazione dovrebbe quindi mirare sia alla nullità formale sia, se utile, alla valutazione delle condizioni di fatto.

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