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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33139/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente aveva acquistato nel 1996 la proprietà esclusiva di un appartamento e, con la sorella, la comproprietà pro indiviso di un seminterrato pertinenziale. Nel 2018 gli venivano notificati tre solleciti di pagamento TARI per le annualità 2014, 2015 e 2016 riferiti al seminterrato. In giudizio deduceva che la superficie tassabile dovesse essere inferiore a quella pretesa dal Comune, che dovesse applicarsi la riduzione del 25% per il vincolo di pertinenzialità e che il richiamo alle risultanze catastali fosse erroneo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione eccependo preliminarmente il giudicato formatosi nel frattempo su altra sentenza e formulando cinque motivi di censura, poi integrati da memoria. La Corte non entra nel merito dei motivi, perché rileva che l’impugnazione riguarda solleciti di pagamento conseguenti ad avvisi prodromici già autonomamente impugnati, sicché la pretesa tributaria doveva seguire il giudizio sugli atti impositivi tipici e non quello sugli atti atipici successivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i solleciti di pagamento erano atti atipici, impugnabili solo facoltativamente in quanto portatori della pretesa tributaria, ma che il contribuente aveva già promosso o comunque aveva pendente l'opposizione contro gli atti impositivi tipici prodromici. Pertanto, essendo già in corso il giudizio sugli atti principali, il destino della pretesa fiscale dipendeva da quel procedimento e l'impugnazione del sollecito non era più utile. Nessuna statuizione sulle spese perché il Comune era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativa, ma ciò non impedisce di impugnare anche atti atipici che rendano conoscibile una pretesa tributaria; tuttavia resta l'onere di impugnare successivamente l'atto tipico per evitare il consolidamento della pretesa.

  • art. 1, comma 646, legge n. 147/2013

    Richiamato dal giudice di primo grado come base del criterio del c.d. ruolo consolidato in assenza di variazioni dichiarate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario gli atti atipici che manifestano una pretesa fiscale possono essere impugnati facoltativamente, ma tale impugnazione non sostituisce né rende superflua l'impugnazione dell'atto impositivo tipico successivo o già pendente.
  • Se l'atto atipico è consequenziale a un avviso o accertamento già impugnato, la decisione sulla legittimità della pretesa va ricercata nel giudizio sull'atto tipico, con conseguente difetto di interesse o inammissibilità dell'impugnazione dell'atto successivo.
  • La tassatività degli atti impugnabili nel processo tributario non esclude la tutela contro atti atipici, ma richiede al contribuente di coltivare tempestivamente il rimedio contro l'atto principale per evitare il consolidamento della pretesa erariale.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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