Cassazione Penale, Sentenza n. 17193/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva negato la liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.) per i semestri di detenzione indicati (8/04/2007-5/10/2007 con agganci 1-4/03/2018; 5/03/2018-28/02/2020 con agganci 1-5/12/2023). Il ricorrente, assistito dall'avv. Francesco Capria, deduce violazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione alla valutazione negativa della sua partecipazione all'opera rieducativa nei semestri valutati.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato adeguatamente il diniego della liberazione anticipata: hanno rilevanza ai fini della valutazione dei semestri anche reati commessi in stato di libertà (es. reato di stupefacenti del 16/12/2016) e comportamenti penalmente rilevanti durante l'esecuzione della pena (es. evasione l'8/9/2018, per la quale è stata applicata la disciplina di particolare tenuità ex art. 131-bis, e la ripetuta frequentazione di pregiudicati nonché l'imputazione per associazione di stampo mafioso ed estorsione nel periodo 17/12/2018-17/07/2019). La Corte ha ricordato che l'art. 131-bis esclude la punibilità ma non l'accertamento del fatto ai fini della valutazione rieducativa; può altresì essere valutato anche un fatto non ancora definito in sede penale se pertinente al trattamento. Conseguentemente è stato confermato il rigetto del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento penitenziario
Norma sulla liberazione anticipata: la sua applicazione richiede la valutazione, frazionata per semestri, della partecipazione del detenuto all'opera rieducativa. Il Tribunale di sorveglianza può considerare anche condotte esterne ai semestri di DETENZIONE come indicatori della mancanza di partecipazione.
La disciplina della particolare tenuità del fatto esclude la punibilità in sede cognitiva ma non impedisce che il fatto, accertato, sia valutato dal magistrato di sorveglianza ai fini della partecipazione rieducativa.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme sostanziali e vizio di motivazione).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla riproduzione del motivo nella impugnazione; il ricorso è stato riprodotto nei limiti di tale disposizione.
Norma relativa alla liquidazione delle spese di giudizio: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata avviene semestre per semestre, ma il giudice di sorveglianza può tenere conto anche di reati commessi in stato di libertà come indici della mancanza di reale adesione al percorso rieducativo.
- L'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità) in sede cognitiva non impedisce al giudice di sorveglianza di considerare il fatto nell'apprezzamento della partecipazione rieducativa: la non punibilità non equivale automaticamente a prova di rieducazione.
- Il giudizio sulla partecipazione all'opera rieducativa è autonomo rispetto alla decisione del giudice della cognizione; il magistrato di sorveglianza può valutare le condotte di rilievo penale a prescindere dall'esito definitivo del procedimento penale, salvo che emerga l'insussistenza del fatto o la mancata commissione da parte dell'istante.
- Comportamenti come l'evasione o la ripetuta frequentazione di pregiudicati, nonché accuse gravi (es. associazione mafiosa, estorsione), sono fortemente incompatibili con la concessione della liberazione anticipata.
- Per ottenere la liberazione anticipata il detenuto deve dimostrare un'adesione sincera e continuativa al trattamento: elementi contrari emersi anche al di fuori dei semestri di esecuzione possono impedire il beneficio.
- I provvedimenti di diniego devono essere motivati in modo logico e adeguato; in assenza di evidenti vizi logici, la valutazione del giudice di sorveglianza è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
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