Cassazione Civile, Ordinanza n. 12814/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto idraulico per una piscina. La società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; i committenti proponevano opposizione deducendo vizi e difetti dell’opera. In primo grado il decreto veniva revocato e l’appaltatrice veniva condannata al risarcimento dei danni, ritenendosi legittima la sospensione del pagamento del saldo ex art. 1460 c.c. In appello, invece, la corte territoriale riteneva tardiva la denuncia dei vizi e prescritta/decaduta l’azione di garanzia, collocando la conoscenza dei difetti già nel 2006 e respingendo la domanda risarcitoria, oltre a escludere il credito dell’appaltatrice per mancanza di prova delle attività eseguite. I committenti ricorrevano per cassazione con sette motivi: 1) nullità per ultrapetizione, sostenendo che l’appaltatrice aveva eccepito solo la tardività ex art. 1667 c.c. e non ex art. 1669 c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la prosecuzione dei lavori fino al 2009; 3) nullità per assenza di motivazione sul momento di consegna dell’impianto; 4) violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere attribuito valore improprio a una dichiarazione resa in interrogatorio formale; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere fondato la decisione su una prova asseritamente inesistente; 6) violazione di legge per avere applicato principi delle Sezioni Unite del 2008 sulla conoscenza del danno da illecito, ritenuti inconferenti rispetto alla decadenza da garanzia nell’appalto; 7) censura sul presunto uso improprio del concetto di notorio e sul rilievo assegnato alle conoscenze tecniche disponibili nel 2006. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, affermando che la corte d’appello aveva correttamente individuato il dies a quo della decadenza nella sicura conoscenza dei vizi già nel 2006, sulla base di una valutazione di merito insindacabile; ha inoltre escluso l’ultrapetizione, osservando che la qualificazione della domanda poteva essere ricondotta sia all’art. 1667 c.c. sia all’art. 1669 c.c. senza mutare i fatti costitutivi dedotti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei committenti. Ha ritenuto che la sentenza d’appello non fosse viziata da ultrapetizione né da omessa pronuncia, perché la questione centrale era la tardività della denuncia dei vizi comunque ricostruita a partire dalla conoscenza dell’anomalia già nel 2006, indipendentemente dalla qualificazione tra art. 1667 c.c. e art. 1669 c.c. Ha inoltre considerato inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, e infondate quelle che contestavano la rilevanza della conoscenza dei difetti e l’uso dei precedenti del 2008. È stata confermata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore della società controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La denuncia dei vizi nell’appalto è soggetta a un termine decadenziale che decorre dalla conoscenza dei difetti; la Corte chiarisce che la domanda può essere qualificata anche sotto tale norma senza mutare i fatti dedotti.
Anche per i gravi difetti dell’opera, il termine per la denuncia decorre dalla sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause; la Corte afferma che il giudice può ricondurre la domanda a tale disciplina se i vizi dedotti incidono sugli elementi essenziali e sulla funzionalità dell’opera.
In primo grado era stata ritenuta legittima la sospensione del pagamento del saldo da parte dei committenti in presenza dell’inadempimento dell’appaltatrice.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice qualifica la domanda in base ai fatti allegati senza attribuire un bene diverso da quello richiesto.
La violazione della norma è configurabile solo in caso di errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova; non è censurabile in cassazione la mera diversa valutazione del materiale istruttorio.
La dedotta violazione non sussiste se il giudice non usa una prova legale in modo difforme dal suo regime, ma trae da essa, unitamente ad altri elementi, una valutazione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le doglianze di nullità processuale sono respinte quando non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo realmente trascurato; non consente una nuova lettura delle prove.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Le eccezioni di inammissibilità sono respinte perché il ricorso conteneva una sufficiente esposizione dei fatti e delle censure, tale da consentire la comprensione delle doglianze.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione sono eccezioni in senso stretto, in linea di principio non rilevabili d’ufficio.
Richiamato quale norma che conferma la natura di eccezione in senso stretto di decadenza e prescrizione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
La pronuncia dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, la denuncia dei vizi deve essere proposta entro il termine decorrente dalla sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause; il giudice di merito può desumere tale conoscenza da un complesso di circostanze, e la relativa valutazione non è normalmente sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логica.
- La domanda di garanzia nell’appalto può essere ricondotta, in base ai fatti allegati, alla disciplina dei vizi ex art. 1667 c.c. o a quella dei gravi difetti ex art. 1669 c.c. senza che ciò integri ultrapetizione, purché non mutino i fatti costitutivi dedotti e non sia attribuito un bene diverso da quello richiesto.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice esce dai limiti del petitum e delle eccezioni, attribuendo un bene non richiesto; non ricorre se il giudice si limita a qualificare diversamente la pretesa sulla base dei medesimi fatti allegati.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuovo esame del merito: l’omesso esame di un fatto decisivo, l’errore di percezione della prova e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiedono un effettivo scostamento dal contenuto oggettivo della prova o la totale obliterazione di un fatto decisivo, non la semplice dissociazione dalla valutazione compiuta dal giudice di merito.
- La distinzione tra garanzia per vizi e responsabilità per gravi difetti dell’opera non impedisce al giudice di ricondurre la controversia all’una o all’altra disciplina quando i fatti allegati mostrino vizi idonei a incidere sulla funzionalità complessiva dell’opera.
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