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Ordinanza

Ordinanza n. 73/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento - dell’ordinanza dirigenziale n. 65 del 18 dicembre 2025, con cui il Comune di Sgurgola ha disposto il divieto di sosta e transito di mezzi pesanti sulla strada comunale via Rio Vivo, impedendo alla ricorrente l’avvio dei lavori di realizzazione della SRB NIN2067 prevista nel PNRR per la copertura con nuove SRB per il 5G delle aree a fallimento di mercato; - di ogni atto ad essa presupposto, per la quale l’operatore è in possesso di un’autorizzazione per silenzio assenso ex art. 44 CCE.

Giustizia amministrativa202600155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale che vieta sosta e transito ai mezzi pesanti sulla strada comunale via Rio Vivo, impedendo l’avvio dei lavori per la realizzazione di una stazione radio base 5G

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha vietato la sosta e il transito dei mezzi con massa superiore a 6,5 tonnellate sulla strada comunale interessata dall’accesso al sito della stazione radio base prevista dal PNRR. La ricorrente ha dedotto, in particolare, plurimi profili di eccesso di potere relativi alla tempistica dell’atto, adottato dopo il ricorso volto all’accertamento del silenzio-assenso sull’istanza di realizzazione dell’impianto e dopo una precedente ordinanza cautelare favorevole, al contenuto del divieto, riferito proprio ai mezzi necessari per il trasporto dei materiali, all’effetto pratico di impedire l’accesso al sito nonostante l’autorizzazione conseguita, all’inadeguatezza dei presupposti e della motivazione e al difetto di proporzionalità. Il Comune aveva richiamato un esposto di cittadini risalente a circa un anno prima, relativo a disagi connessi all’usura del fondo stradale, nonché un cronoprogramma di lavori di sistemazione della strada da finanziare con fondi ministeriali; la ricorrente ha tuttavia comprovato, senza adeguata contestazione del Comune, che l’ente non era stato incluso tra i comuni beneficiari di tali fondi. È stata inoltre dedotta l’esigenza di realizzare l’impianto entro il 30 giugno 2026, nell’ambito dell’obiettivo nazionale di copertura 5G.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti dell’ordinanza comunale. Quanto al fumus boni juris, ha ritenuto che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, le censure presentassero consistenza sufficiente, ravvisando plurimi profili di eccesso di potere: la tempistica dell’atto, successivo alle iniziative giudiziarie e alla precedente tutela cautelare ottenuta dalla società; il contenuto del divieto, coincidente con i mezzi indispensabili alla realizzazione dell’impianto; l’effetto sostanzialmente impeditivo dell’accesso al sito autorizzato; l’insufficiente supporto oggettivo dei presupposti, costituiti da un esposto non riferito a un pericolo imminente e da fondi ministeriali non assegnati al Comune; nonché l’omesso contemperamento tra sicurezza stradale e tempestiva realizzazione della stazione radio base. Ha riconosciuto il periculum in mora, poiché il rispetto dei termini per la copertura nazionale 5G costituisce un obiettivo prioritario anche di interesse pubblico statale e non un interesse meramente economico. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 12 maggio 2026. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre oneri di legge; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni intimate, che non avevano causato l’azione amministrativa contestata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede cautelare, un provvedimento comunale che vieti il transito dei soli mezzi indispensabili alla realizzazione di un’opera autorizzata può presentare fumus di eccesso di potere quando produca un effetto sostanzialmente impeditivo dell’intervento senza adeguata dimostrazione dei presupposti fattuali.
  • La tutela della sicurezza stradale, pur rientrando nella discrezionalità amministrativa, deve essere fondata su elementi oggettivi, adeguatamente accertati e motivati, e deve essere esercitata secondo criteri di logicità, ragionevolezza e proporzionalità.
  • Un esposto risalente nel tempo, riferito a disagi derivanti dalla fisiologica usura del manto stradale e non a un pericolo imminente, non costituisce, di per sé, un supporto sufficiente per un divieto di transito idoneo a impedire l’esecuzione di lavori autorizzati.
  • La motivazione di un divieto amministrativo non è adeguatamente supportata quando si fondi su finanziamenti pubblici soltanto ipotizzati o programmati, ove l’amministrazione non risulti inclusa tra i beneficiari delle risorse cui collega la futura sistemazione dell’infrastruttura.
  • Nel bilanciamento cautelare, la realizzazione tempestiva di infrastrutture funzionali alla copertura nazionale 5G può integrare, oltre all’interesse dell’operatore, un interesse pubblico prioritario non riducibile a un interesse meramente economico.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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