Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Questura di -OMISSIS- adottato in data 22 dicembre 2025 e notificato in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, nonché del provvedimento di revoca del nulla osta rilasciato dalla Prefettura - Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno prot. n. P--OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto dell’istanza, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno di cui al nulla osta al lavoro subordinato o di un permesso per attesa occupazione e/o ogni altro ulteriore diverso titolo di soggiorno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, unitamente al dedotto provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura del 22 dicembre 2025, il preavviso di rigetto e il dedotto provvedimento di revoca del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno, chiedendo anche l’accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per attesa occupazione o per altro titolo. Il diniego era fondato sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro, sulla mancata conclusione dell’iter presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, inclusa la sottoscrizione del contratto di soggiorno, e sulla mancata presentazione del ricorrente entro otto giorni dall’ingresso in Italia. Il ricorrente non contestava di non essersi presentato entro tale termine e di non avere sottoscritto il contratto di soggiorno, sostenendo genericamente che l’omissione fosse imputabile al datore di lavoro. Deduceva inoltre la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. In sede cautelare allegava il periculum in mora derivante dal diniego del titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato anzitutto che dagli atti non risultava adottato alcun provvedimento di revoca del nulla osta, sicché la relativa impugnazione non incideva sulla motivazione del diniego. Ha ritenuto sussistente il fumus contrario alla pretesa cautelare, giudicando idonea la motivazione della Questura a giustificare il rigetto: la presentazione entro otto giorni presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce un onere ineludibile, funzionale alla verifica della reale e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro, e la mancata presentazione ingiustificata comporta l’adozione di un provvedimento vincolato. Il ricorrente non aveva fornito prova di avere attivato strumenti concreti per sollecitare il datore di lavoro, né aveva fornito un principio di prova del rifiuto datoriale; inoltre, era trascorso un periodo significativo tra l’ingresso in Italia, avvenuto il 3 novembre 2023, e la comunicazione all’Amministrazione del dedotto rifiuto datoriale, effettuata il 17 aprile 2024. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stata ritenuta non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della medesima legge, poiché il provvedimento aveva natura vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il periculum in mora è stato escluso anche perché il ricorrente aveva presentato una domanda di protezione internazionale, ancora pendente, e non era destinatario di un provvedimento di espulsione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
entro gli 8 (otto) giorni previsti dalla vigente normativa
La presentazione dello straniero presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione entro otto giorni dall’ingresso, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, costituisce un onere ineludibile e presidia l’interesse pubblico alla verifica della reale e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro.
La mancata prova della notifica del preavviso di rigetto non determina l’invalidità del provvedimento quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990
La violazione di una garanzia partecipativa non invalida il provvedimento vincolato se l’Amministrazione dimostra o il giudice accerta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
La domanda cautelare è respinta in assenza dei presupposti cautelari, anche quando il fumus è contrario alla pretesa e non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile.
Il decreto presidenziale monocratico che aveva respinto la precedente istanza cautelare è richiamato quale antecedente della fase cautelare collegiale.
Massime di principio
- La presentazione dello straniero presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione entro il termine previsto dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, costituisce un onere ineludibile; la sua ingiustificata omissione consente di rigettare la domanda di permesso di soggiorno per lavoro con provvedimento vincolato.
- Quando lo straniero deduce che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno dipende dal datore di lavoro, non è sufficiente un’allegazione generica: deve dimostrare di avere attivato gli strumenti concretamente disponibili per sollecitare il datore e fornire almeno un principio di prova del rifiuto datoriale.
- La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non comporta l’annullamento del diniego se il provvedimento ha natura vincolata e, alla luce delle circostanze accertate, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della stessa legge.
- La pendenza di una domanda di protezione internazionale e l’assenza di un provvedimento di espulsione possono escludere, nel giudizio cautelare contro il diniego del permesso di soggiorno per lavoro, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
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