Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Padova che ha disposto la sospensione per 60 giorni delle licenze, esercitate mediante dichiarazioni di inizio attività, relative a una discoteca
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Questura della Provincia di Padova ha ordinato la sospensione per sessanta giorni delle licenze relative alla gestione di una discoteca. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente i motivi di ricorso, ma dà atto della rituale notificazione del ricorso all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, non costituita, e della necessità di acquisire dall’Amministrazione una relazione documentata sui fatti di causa e sulla valutazione dell’attuale assetto gestionale del pubblico esercizio.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all’Amministrazione di depositare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza una relazione documentata sui fatti di causa e sull’attuale assetto gestionale del pubblico esercizio. L’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, anche in vista dell’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Nelle more, considerato il pregiudizio allegato dai ricorrenti, il TAR ha sospeso provvisoriamente l’esecutorietà del provvedimento impugnato. Non è stata quindi definita nel merito la domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; nelle more dell’ulteriore esame, il giudice ha adottato una sospensione provvisoria dell’esecutorietà dell’atto impugnato.
art. 60 c.p.a.
Il giudice ha prospettato l’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata alla successiva camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su una domanda cautelare, risultano necessari chiarimenti sui fatti di causa e sull’assetto gestionale dell’attività interessata, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio, ordinando all’amministrazione il deposito di una relazione documentata entro un termine prefissato.
- La sospensione provvisoria dell’esecutorietà del provvedimento impugnato può essere disposta nelle more dell’ulteriore esame della domanda cautelare quando il ricorrente abbia allegato un pregiudizio e il giudice ritenga necessario acquisire previamente elementi istruttori.
- La rituale notificazione del ricorso all’indirizzo PEC inserito nel registro RegInde e univocamente riferibile all’Avvocatura dello Stato è idonea a integrare la notificazione all’amministrazione resistente, anche se questa non si è costituita in giudizio.
Come è indicizzato
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