Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) del 26 settembre 2025, trasmesso in data 9 ottobre 2025, con il quale è stato disposto il prosieguo della progettualità residenziale presso l’Istituto «-OMISSIS-» fino al 27 ottobre 2025 e si è dato avvio alla ricerca di una nuova struttura residenziale tra i Centri di Riferimento Regionali per Gravi Disabilità (CRGD); - della nota dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima prot. n. 236383 del 13 novembre 2025, con il quale sono state confermate le decisioni assunte in sede di UVMD; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del sig. -OMISSIS- ad essere accolto in una struttura che garantisca un’assistenza sanitaria e socioassistenziale personalizzata, appropriata e continuativa, e ciò grazie all’inserimento nella struttura denominata «-OMISSIS-,a ovvero in altra struttura ad alta specializzazione per l’autismo grave, con conseguente condanna dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima a provvedere in tal senso, autorizzando e sostenendo i relativi costi; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 febbraio 2026: - della determina n. 2330 del 22 dicembre 2025, trasmessa il 23 dicembre 2025, con cui l’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima ha recepito il verbale UVMD del 26 settembre 2025 e la nota del Direttore dell’Unità Organica Complessa (UOC) Disabilità e Non Autosufficienza prot. n. 260821 del 15 dicembre 2025, confermando l’individuazione della struttura «-OMISSIS- per l’inserimento del sig. Callegaro e autorizzando il relativo budget di spesa; - della nota del Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza prot. n. 260821 del 15 dicembre 2025, richiamata nella determina n. 2330 del 22 dicembre 2025 e contenente la motivazione relativa all’individuazione della struttura «Istituti Polesani»; - del verbali dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) del 22 dicembre 2025, trasmesso il 24 dicembre 2025, e del 30 gennaio 2026, trasmesso il 3 febbraio 2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del sig. -OMISSIS- ad essere accolto in una struttura che garantisca un’assistenza sanitaria e socioassistenziale personalizzata, appropriata e continuativa, e ciò grazie all’inserimento nella struttura denominata «-OMISSIS-a ovvero in altra struttura ad alta specializzazione per l’autismo grave, con conseguente condanna dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima a provvedere in tal senso, autorizzando e sostenendo i relativi costi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima relativi alla prosecuzione dell’accoglienza in una struttura residenziale e all’individuazione di una diversa struttura per l’assistito, nonché i successivi atti di recepimento e autorizzazione del budget
Esito
La controversia
La ricorrente, in proprio e quale amministratore di sostegno del figlio affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 e da gravi disturbi del comportamento, ha impugnato gli atti con cui l’UVMD e l’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima hanno confermato l’accoglienza dell’assistito presso una struttura residenziale fino al 27 ottobre 2025 e successivamente individuato un’altra struttura, ritenuta la più idonea, autorizzando il relativo budget. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati anche la determina aziendale di recepimento, la nota motivazionale del direttore dell’unità competente e ulteriori verbali UVMD. La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto dell’assistito a essere accolto in una struttura ad alta specializzazione per l’autismo grave, idonea a garantire un’assistenza sanitaria e socioassistenziale personalizzata, appropriata e continuativa, con conseguente condanna dell’Azienda U.L.S.S. ad autorizzare e sostenere i costi. In sede cautelare ha evidenziato la necessità di assicurare la continuità terapeutica, per evitare la destabilizzazione derivante dal cambiamento della routine e dal trasferimento in altra struttura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la controversia presentasse profili di notevole complessità tecnica, da approfondire nella fase di merito, fissata per l’udienza pubblica del 6 maggio 2026. Poiché la struttura presso cui l’assistito era ospitato aveva manifestato disponibilità soltanto fino al 16 marzo 2026 e la ricorrente aveva rappresentato, senza contestazione delle controparti, il rischio di destabilizzazione conseguente all’interruzione della continuità terapeutica, il Collegio ha disposto incombenti istruttori. L’Azienda U.L.S.S. e il Comune sono stati incaricati di verificare presso la struttura la disponibilità a proseguire l’ospitalità sino alla decisione di merito e di comunicare l’esito alla Segreteria e alla ricorrente entro tre giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. In via cautelare, il TAR ha sospeso i provvedimenti impugnati fino alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, riservando a tale udienza il definitivo esame della domanda cautelare. Non è stata quindi definita la controversia né accertato in via definitiva il diritto all’inserimento nella struttura richiesta.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha adottato una sospensione provvisoria dei provvedimenti impugnati, rinviando il definitivo esame della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati relativi alla salute, il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare richiede valutazioni tecniche complesse non adeguatamente definibili nella fase sommaria, il giudice amministrativo può rinviare l’approfondimento al merito e disporre specifici incombenti istruttori prima del definitivo esame della domanda cautelare.
- In presenza di un rischio concreto di compromissione della continuità terapeutica e di destabilizzazione di una persona con grave disabilità, il giudice può sospendere provvisoriamente gli atti amministrativi relativi al trasferimento o alla diversa collocazione residenziale, in attesa dell’acquisizione di ulteriori elementi e della decisione cautelare definitiva.
- Gli incombenti istruttori cautelari possono essere posti a carico dell’amministrazione sanitaria e dell’ente locale competenti, incaricandoli di verificare la disponibilità della struttura ospitante e di riferire tempestivamente al giudice e alle parti.
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