Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, di 17 provvedimenti di decadenza emessi dalla Prefettura di Salerno il -OMISSIS- aventi ad oggetto nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale, in precedenza rilasciati relativamente alle seguenti istanze: ISTANZA -OMISSIS-– -OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS-–-OMISSIS- ISTANZA -OMISSIS- –-OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS-— -OMISSIS- ISTANZA -OMISSIS-— -OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS-— -OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS-— -OMISSIS- ISTANZA -OMISSIS-— -OMISSIS-; ISTANZA-OMISSIS-— -OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS-— -OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS- — -OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS-— -OMISSIS-; ISTANZA-OMISSIS-— -OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS-— -OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS-— -OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS- — -OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS-— -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: 17 provvedimenti prefettizi di decadenza da nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale precedentemente rilasciati
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, 17 provvedimenti di decadenza adottati dalla Prefettura di Salerno in relazione a nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale già rilasciati. Nel corso del procedimento cautelare, il giudice ha rilevato che, a seguito delle verifiche previste dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 145/2024 e della riattivazione del procedimento finalizzato all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini stranieri, la Prefettura, con il coinvolgimento della Questura e dell'Ispettorato territoriale del lavoro, aveva accertato l'insussistenza dei requisiti economico-aziendali dell'impresa richiedente. A tale attività istruttoria erano seguiti il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, notificato il 17 febbraio 2026, e il successivo provvedimento di rigetto notificato agli interessati. Il testo non specifica analiticamente i motivi di ricorso dedotti dall'impresa.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto rilevanti, allo stato degli atti, le verifiche svolte dalla Prefettura con il coinvolgimento della Questura e dell'Ispettorato territoriale del lavoro, dalle quali era emersa l'insussistenza dei requisiti economico-aziendali dell'impresa, nonché il successivo rispetto del contraddittorio procedimentale mediante preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e adozione del provvedimento di rigetto. Non è stata ravvisata la necessità di accordare la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145
Le verifiche previste dalla disposizione, svolte dalla Prefettura nel procedimento riattivato, hanno evidenziato l'insussistenza dei requisiti economico-aziendali dell'impresa richiedente.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto è stato notificato agli interessati prima dell'adozione del provvedimento definitivo di rigetto, rilevando ai fini della valutazione cautelare della legittimità dell'azione amministrativa.
È la base normativa della domanda e della decisione cautelare, definita con il rigetto per insussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'accertata insussistenza dei requisiti economico-aziendali richiesti per il rilascio o il mantenimento di nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale esclude il fumus boni iuris necessario per la sospensione dei provvedimenti prefettizi consequenziali.
- La verifica dei requisiti economico-aziendali può essere svolta attraverso il coinvolgimento coordinato della Prefettura, della Questura e dell'Ispettorato territoriale del lavoro; l'esito negativo di tale istruttoria è rilevante nella valutazione cautelare della legittimità dei provvedimenti adottati.
- La notificazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e la successiva adozione del provvedimento definitivo costituiscono elementi idonei a escludere, allo stato degli atti, la fondatezza cautelare delle contestazioni relative alla violazione del contraddittorio procedimentale.
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