Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti in data 16 dicembre 2025 prot. n. -OMISSIS- con cui la Prefettura - Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia ha disposto la revoca dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati su richiesta della società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti prefettizi di revoca di sei nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti del 16 dicembre 2025 con cui la Prefettura di Venezia ha revocato sei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati nell’ambito della procedura prevista dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022. La revoca era fondata sul parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e sulla ritenuta insufficienza della capacità economica e occupazionale della società, desunta da una pluralità di elementi: l’incongruenza tra i ricavi indicati nell’asseverazione e quelli risultanti dalle banche dati dell’Amministrazione, la presenza di inadempienze contributive successive alla scadenza del DURC prodotto e il numero di lavoratori risultante dai versamenti contributivi, ritenuto non coerente con le richieste di nulla osta. La ricorrente ha contestato tali valutazioni, deducendo in particolare l’effettiva consistenza del fatturato e la propria capacità economica di assumere i sei lavoratori, richiamando la documentazione di bilancio, l’asseverazione professionale, il DURC e la circolare del Ministero dell’Interno n. 3/2022.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che i provvedimenti fossero plurimotivati e che, pur dovendo le censure essere approfondite nel merito, sussistessero dubbi sulla correttezza delle valutazioni amministrative relative all’effettiva consistenza del fatturato e alla conseguente capacità economica della società. In particolare, dai documenti prodotti risultavano ricavi di € 245.726,00, coincidenti con quelli indicati nell’asseverazione professionale, apparentemente compatibili con l’assunzione dei sei lavoratori, nonché una situazione di regolarità previdenziale e contributiva attestata dal DURC. Ritenuto sussistente il fumus boni iuris e considerato il pregiudizio allegato, il TAR ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati, disponendo che la Prefettura riesamini la posizione della società entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 16 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della complessità delle valutazioni sulla capacità economica e della rilevanza di elementi sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022
La disposizione costituisce il quadro normativo della procedura nell’ambito della quale erano stati rilasciati i nulla osta al lavoro subordinato oggetto di revoca.
È la base normativa della domanda cautelare e della sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
circolare del Ministero dell’Interno n. 3/2022
È stata richiamata quale parametro rilevante per valutare la capacità economica della società richiedente di assumere i lavoratori.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di nulla osta al lavoro subordinato può essere sospesa quando la valutazione prefettizia sulla capacità economica e occupazionale del datore di lavoro risulti prima facie non coerente con i dati di bilancio, con l’asseverazione professionale e con la documentazione contributiva disponibile.
- Quando un provvedimento di revoca è fondato su una pluralità di autonomi presupposti, il giudice cautelare può disporre il riesame qualora emergano dubbi significativi su uno o più presupposti decisivi, senza anticipare la definizione del merito.
- La documentazione di bilancio e l’asseverazione professionale che indicano ricavi apparentemente compatibili con le assunzioni richieste, unitamente a un DURC attestante la regolarità contributiva, possono integrare un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione cautelare della revoca dei nulla osta.
- La sospensione cautelare dell’atto può essere accompagnata dall’ordine rivolto all’amministrazione di riesaminare la posizione entro un termine stabilito dal giudice, senza sostituire la valutazione amministrativa nel merito.
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