Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a – del Piano di Trattamento Terapeutico abilitativo ABA definito dall’A.S.L. di Salerno (Dipartimento Salute Mentale UONPIA di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con riduzione delle ore, da parte dell’amministrazione sanitaria, a 20 ore mensili di trattamento ABA, con durata fino al -OMISSIS-, in luogo delle 40 ore mensili pregresse; b – ove occorra, e per quanto di ragione, della nota prot. ASLSA -OMISSIS- di trasmissione del menzionato piano di trattamento terapeutico riabilitativo -OMISSIS-, autorizzato dal Direttore del DSM per 20 ore mensili, comunque insufficienti rispetto alle pregresse 40 ore mensili; c - della delibera Asl Salerno 483/2021, richiamata nel provvedimento sub a); d – della deliberazione della Gestione Commissariale -OMISSIS-, assunta dall’ASL di Salerno, nei limiti in cui ha prescritto il percorso terapeutico assistenziale ed educativo per le persone affette da disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie – metodo ABA, in base ad una ripartizione delle ore terapeutiche mensili sulla scorta della fascia di età; e - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso, nonché per l’accertamento del diritto di ricevere, a carico del S.S.N., per il tramite dell’A.S.L. di Salerno, l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia ABA per le ore settimanali come assegnate da precedente intervento terapeutico (quaranta ore mensili) e come da valutazione specialistica pregressa, con scadenza -OMISSIS-, nonché per la condanna dell’A.S.L. di Salerno a garantire il trattamento riabilitativo ABA, innanzi esplicitato, con gli orari pregressi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano di trattamento terapeutico riabilitativo ABA dell’ASL di Salerno, con riduzione da 40 a 20 ore mensili e limitazione temporale del trattamento
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori della minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il piano di trattamento ABA predisposto dall’ASL di Salerno, nonché gli atti presupposti e connessi, contestando la riduzione del trattamento precedentemente erogato da 40 a 20 ore mensili. Hanno dedotto che la valutazione sanitaria dell’amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le concrete esigenze della minore, la valutazione specialistica pregressa, i miglioramenti conseguiti nelle aree comunicativa, comportamentale e sociale e la necessità di garantire la continuità del trattamento cognitivo-comportamentale ABA in regime domiciliare e nei contesti di vita. È stata chiesta, oltre all’annullamento degli atti, la tutela cautelare e l’accertamento del diritto della minore a ricevere a carico del Servizio sanitario nazionale il trattamento per 40 ore mensili.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ordinando all’ASL di Salerno di riattivare tempestivamente il trattamento ABA per 40 ore mensili, con le medesime modalità precedentemente assicurate, nelle more della decisione di merito. Ha ritenuto sussistenti gravità e urgenza, poiché la riduzione immediata del trattamento avrebbe potuto interrompere la continuità terapeutica e compromettere l’adeguatezza dei livelli prestazionali necessari alla tutela della salute della minore, tenuto conto dell’età, della patologia e dei miglioramenti già conseguiti. Il Collegio ha tuttavia ritenuto necessari ulteriori approfondimenti tecnici e ha disposto una CTU per accertare la patologia e la sua gravità, l’idoneità del programma ridotto, nonché l’intensità, la durata e le modalità eventualmente necessarie del trattamento ABA, comprese supervisione e parent training. Ha incaricato il CTU di verificare anche la possibilità di svolgimento delle ulteriori ore in ambito familiare o scolastico da parte di soggetti adeguatamente formati e di tentare preliminarmente un accordo tra le parti sui contenuti del piano riabilitativo individuale. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti di gravità e urgenza e ha adottato una misura cautelare conformativa nei confronti dell’ASL.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disposizione della consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la disciplina del rinvio alle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo.
art. 193, comma 2, c.p.c.
Richiamato in relazione al giuramento del consulente tecnico d’ufficio mediante deposito di dichiarazione sottoscritta con firma digitale.
art. 192, comma 2, c.p.c.
Richiamato per l’eventuale obbligo del CTU di astenersi e per la relativa comunicazione al giudice.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri interessati in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali per disporre l’oscuramento dei dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la riduzione di una prestazione riabilitativa sanitaria già erogata può essere sospesa o neutralizzata quando, alla luce dell’età, della patologia e dei miglioramenti conseguiti, sussista un rischio immediato di interruzione della continuità terapeutica e di compromissione dei livelli essenziali di tutela della salute.
- La continuità terapeutica del minore affetto da una patologia rilevante può integrare i presupposti di gravità e urgenza richiesti per la tutela cautelare, anche quando la misura definitiva dipenda da ulteriori accertamenti medico-specialistici.
- Quando la controversia richiede una valutazione specialistica sull’idoneità, intensità, durata e modalità di un trattamento sanitario riabilitativo, il giudice amministrativo può disporre una CTU e subordinare la definizione del merito all’acquisizione di approfondimenti tecnici, senza che ciò impedisca l’adozione immediata di una misura provvisoria diretta a preservare la continuità assistenziale.
- Nelle controversie relative alla definizione di un piano riabilitativo individuale, il CTU può essere incaricato di verificare preliminarmente la possibilità di un accordo tra amministrazione sanitaria e familiari, purché l’eventuale accordo sia documentato e recepito dall’amministrazione con un provvedimento espresso e motivato accettato dagli interessati.
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