Cassazione Penale, Sentenza n. 37712/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge per difetto di attualità del pericolo di reiterazione del reato (richiamando la riforma dell'art. 274 cod. proc. pen. operata dalla legge n. 47/2015, che richiede un pericolo concreto e attuale) e per carenza di adeguatezza e proporzionalità della misura, osservando che lo Spada era sottoposto ad arresti domiciliari dal settembre 2020 con comportamento conforme alle prescrizioni e che la pena potrebbe essere rideterminata al ribasso in seguito a decisione della Corte di Cassazione, nonché che i giorni di liberazione anticipata potrebbero aver determinato l'espiazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale non deve riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, ma verificare la correttezza giuridica e l'adeguatezza della motivazione in relazione a fatti nuovi. Il Tribunale di Roma ha ritenuto correttamente motivato il rigetto: la giovane età era già valutata, il tempo trascorso sotto misura non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione, e, alla luce dei rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente (4,75 kg di cocaina, 3,1 kg di marijuana e 2,1 kg di hashish) e delle modalità della condotta, è improbabile una sensibile riduzione della pena. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina l'appello contro le ordinanze in materia cautelare; il sindacato del tribunale in appello è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della motivazione in relazione a fatti nuovi, senza riesame pieno della sussistenza delle condizioni cautelari
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiede che il pericolo di reiterazione del reato sia concreto e attuale; dopo la riforma (legge n. 47/2015) la valutazione deve dimostrare l'alta probabilità che si presenti l'occasione del delitto e che l'indagato torni a delinquere
legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 2
Ha riformato l'art. 274 cod. proc. pen. specificando la necessità di pericolo concreto e attuale di reiterazione, superando interpretazioni precedenti più ampie
art. 73, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990
Norme sulla disciplina delle sostanze stupefacenti; nella specie la Corte di Cassazione aveva riqualificato i fatti ai sensi di tali commi in sede di annullamento con rinvio
art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354
Prevede i benefici di liberazione anticipata (sconto pena); il ricorrente ha fatto valere l'eventuale incidenza di tali benefici sul compimento della pena, ma ciò non è stato ritenuto sufficiente a escludere la misura cautelare
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020
Consente lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; nella causa la trattazione è avvenuta in forma scritta con requisitoria e conclusioni depositate
Massime di principio
- In appello ex art. 310 cod. proc. pen. il tribunale è limitato a valutare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata e l'incidenza di fatti nuovi: non può procedere a un nuovo, pieno riesame delle condizioni cautelari.
- Il mero trascorrere del tempo sotto misura cautelare non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione; occorre dimostrare elementi nuovi e concreti che modifichino il quadro cautelare.
- La riforma dell'art. 274 cod. proc. pen. (legge n. 47/2015) richiede che il pericolo di reiterazione sia concreto e attuale: la valutazione deve essere motivata e basata su indici specifici, non su formule di stile.
- La valutazione della proporzionalità della misura tiene conto delle concrete circostanze di reato, compresi i quantitativi di stupefacente e la gravità della condotta; l'ipotesi di futura riduzione della pena non è sufficiente a giustificare la revoca della misura se tale riduzione non appare ragionevolmente probabile e significativa.
- Il buon comportamento sotto misura cautelare è un elemento valutabile ma non necessariamente risolutivo; va valutato insieme ad altri indici del rischio di reiterazione.
- Argomentazioni sulla possibile estinzione della pena per benefici (liberazione anticipata, presofferto) possono influire sulla decisione solo se provano in modo concreto che la pena residua è ormai nulla o irrilevante rispetto alle esigenze cautelari.
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