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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13349/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il decreto della Corte d'Appello di Bari in sede di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 per il riconoscimento del danno da equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile (inizio 2008, sentenza di merito 2016). Il ricorrente censurava: (1) la presunta acquiescenza alla quantificazione annua di € 500,00 disposta dal magistrato designato, sostenendo che l'opposizione aveva riguardato solo il periodo di ritardo e non l'importo annuo; (2) la illegittima liquidazione degli onorari a corpo in € 650,00 da parte della Corte d'appello, senza indicazione delle fasi del giudizio, senza tener conto di quanto già liquidato (€ 450,00) e senza riferimento ai valori medi tabellari del D.M. n. 55/2014.

La decisione

Il primo motivo è stato rigettato: la Corte ha confermato che l'opposizione ex art. 5-ter è una fase contraddittoria del medesimo procedimento e il giudice dell'opposizione non è vincolato alla misura annua fissata dal magistrato designato; inoltre la Cassazione non può sindacare in fatto la scelta prudenziale del moltiplicatore annuo entro i limiti previsti dall'art. 2-bis l. 89/2001. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha rilevato che la liquidazione degli onorari effettuata dalla Corte d'appello era inferiore ai minimi della tabella 12 del D.M. 10/03/2014 n. 55, senza adeguata motivazione, e ha cassato il decreto nei limiti della censura accolta. Decidendo nel merito, la Cassazione ha liquidato le spese del procedimento di equa riparazione in favore del ricorrente in € 1.198,50 (scomposizione indicata nella motivazione) e ha condannato il Ministero della Giustizia al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 1.700,00 comprensive di esborsi.

Norme richiamate

  • legge n. 89/2001 (art. 5-ter)

    L'opposizione ex art. 5-ter non costituisce un autonomo giudizio di impugnazione ma la fase a contraddittorio del medesimo procedimento di equa riparazione; quindi il giudice dell'opposizione può rideterminare sia la durata indennizzabile sia l'importo connesso

  • legge n. 89/2001 (art. 2-bis)

    La consistenza della durata irragionevole del processo incide sulla valutazione del ristoro e sulla scelta del moltiplicatore annuo entro i limiti previsti dalla norma

  • codice di procedura civile (artt. 112 e 113)

    Richiamati nel motivo relativo alla presunta acquisceza alla quantificazione annua; la Corte ha chiarito che tali riferimenti non vincolano il giudice dell'opposizione nella determinazione del quantum dell'indennizzo

  • Costituzione (art. 111, comma 6)

    Invocato dal ricorrente in tema di garanzia del contraddittorio e impugnabilità; la Corte ha ribadito la natura contraddittoria dell'opposizione ex art. 5-ter

  • codice civile (art. 2233, comma 2)

    Richiamato in relazione ai limiti della liquidazione delle tariffe professionali: impedisce liquidazioni 'simboliche' antidecorose, ma la giurisprudenza consente comunque riduzioni fino alla metà purché non si scenda sotto i minimi

  • D.M. 10/03/2014 n. 55 (tabella 12 e art. 4)

    Il procedimento di equa riparazione va considerato contenzioso ai fini della liquidazione degli onorari; la tabella 12 fornisce parametri orientativi (minimi e massimi) e, se il giudice si discosta in misura apprezzabile dai valori medi, deve motivare la scelta. È tuttavia ammessa una riduzione fino al 50% purché non al di sotto dei minimi

  • D.M. 8/03/2018 n. 37

    Citato per affermare che il D.M. n. 55/2014 non è stato modificato dalla versione del 2018 per la materia qui rilevante

  • codice di procedura civile (artt. 91 e 92, comma 2; art. 132)

    Richiamati in relazione alle regole di liquidazione delle spese e del principio di soccombenza; la Corte sottolinea che, ove l'opposizione venga accolta, le spese vanno liquidate in base alla soccombenza sull'intera vicenda processuale

Massime di principio

  • L'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 è una fase contraddittoria del medesimo procedimento di equa riparazione: il giudice dell'opposizione può ricalcolare sia la durata indennizzabile sia l'importo annuo, non essendo vincolato alla quantificazione del magistrato designato
  • La Cassazione non sindaca in fatto la ponderazione discrezionale del giudice del merito nella scelta del moltiplicatore annuo, purché la determinazione rientri nei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 2-bis della l. 89/2001
  • Per la liquidazione degli onorari negli procedimenti di equa riparazione si applica la tabella 12 del D.M. n. 55/2014 (procedimento contenzioso); i valori sono orientativi ma il giudice deve motivare scostamenti apprezzabili dai parametri medi
  • È ammessa una riduzione del compenso del difensore sino alla metà rispetto ai valori tabellari solo se non si scende al di sotto degli importi minimi e, per scostamenti significativi, il giudice deve fornire adeguata motivazione
  • Se l'opposizione viene accolta, le spese del giudizio si liquidano secondo il criterio della soccombenza considerando l'intera vicenda processuale e non soltanto la fase monitoria
  • Non sono ammissibili liquidazioni 'simboliche' o manifestamente incongrue rispetto ai minimi tabellari in quanto contrastano con il decoro della professione

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